Molteplici sono le novità che riguardano il bilancio relativo all’anno 2013 (da approvare per il prossimo 30 aprile) sia derivanti da disposizioni normative che da massime giurisprudenziali. Oggi si soffermeremo sulle PERDITE su CREDITI.
Con l’entrata in vigore della Legge di stabilità, l’art. 1 co. 160 lett. b) (L. 27.12.2013, n. 147) si prevede che l’eliminazione di crediti dal bilancio quali perdite su crediti- da allocare alla voce B.14 del conto economico denominata «Oneri diversi di gestione» – causa rilievi fiscali per ogni società di capitali, anche per quelle che adottano i principi contabili internazionali IAS-IFRS.
Secondo le regole dettate dai principi contabili nazionali (precisamente Oic 12 e Oic 15) quando il credito abbia il requisito della certezza e della precisione ormai non più esigibile (ai sensi dell’art. 101 co. 5 del D.P.R. 917/1986) si potrà cancellare dal conto economico quale perdite su crediti.
PRINCIPALI FATTISPECIE DI DEDUCIBILITA’ DEI CREDITI INESIGIBILI:
I principali casi che permettono l’eliminazione fiscale dei crediti inesigibili quali perdite su crediti sono i seguenti:
- la chiusura della procedura fallimentare a carico del creditore;
- la rinuncia al suo incasso,
- la cessione pro-soluto del credito;
- la transazione da patteggiamento per l’incasso di una sola parte del credito con rinuncia alla differenza;
- la decadenza del diritto al credito per prescrizione;.
- la cancellazione del credito in seguito a riconoscimento giudiziale, di una sola parte del credito, inferiore al valore nominale della operazione, che causa una perdita su crediti per la differenza, fiscalmente deducibile.
La perdita su crediti assume sicuramente pieno rilievo fiscale nei casi di cessione dei crediti pro-soluto o in seguito alla perdita del diritto al credito per prescrizione, in quanto il mancato diritto al soddisfacimento del credito, in tutto o in parte, assume il carattere della certezza e precisione.
Nel caso quindi di cessioni di crediti pro-soluto (senza il diritto del cessionario ad alcuna azione di regresso nei confronti dell’impresa cedente) quando NON SI RIESCANO ad incassare i crediti acquistati, sarà necessario verificare la sussistenza degli elementi certi e precisi che hanno dato luogo alle perdite su crediti, salvo che non sia ceduto ad intermediari finanziari come le banche (C.M. 26/E DEL 1.8.2013).
L’Amministrazione finanziaria, in ogni caso, potrò DISCONOSCERE le perdite su crediti RELATIVE alle cessioni elusive ai sensi dell’art. 37-bis, D.P.R. 600/1973.
La cessione dei crediti pro-solvendo, non determina la cancellazione del credito dal bilancio e il diritto alla deduzione dal reddito della perdita su crediti da parte dell’impresa cedente, in quanto presupposto alla cancellazione del credito dal bilancio è il trasferimento del rischio (che nella cessione del credito pro-solvendo permane in testa al cedente) con la possibilità per il cessionario di esperire l’azione di regresso nei confronti del cedente medesimo.
Questa interpretazione, accettata in giurisprudenza (Corte di Cassazione, sentenza n. 7317/2003; Sentenza n. 12783/2001) scaturisce dagli aggiornamenti apportati al Principio contabile Oic 15.
Secondo la nuova versione della dottrina si privilegia la sostanza dell’operazione.
A fronte dello sconto accordato al cessionario del credito pro-solvendo dovrà essere iscritto nello Stato Patrimoniale il debito di natura finanziaria (come fosse un normale impegno creditizizo) in quanto la cessione pro-solvendo non trasferisce il diritto al credito, ma solo il suo incasso.
OPERAZIONI su CREDITI e BILANCIO |
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Consentono la cancellazione |
Non consentono la cancellazione |
Cessione pro-soluto | Cessione pro-solvendo |
Forfaiting | Operazioni che non trasferiscono i rischi quali il mandato all’incasso (es. factoring all’incasso e riba) |
Datio in solutum | Cambiali girate all’incasso |
Conferimento del credito | Pegno di crediti e altre cessioni a scopo di garanzia |
Factoring pro-soluto | Sconto |
Cartolarizzazione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito | Cartolarizzazioni che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti al credito |
fonte: sistemafrizzera24.
Nel valutare il trasferimento dei rischi, l’Oic ha evidenziato che occorrerà tener conto di altri fattori aggiuntivi come le garanzie sul credito spettante e gli obblighi contrattuali.
A livello fiscale sarà necessario tener conto che il co. 2, art. 106, D.P.R. 917/1986 prevede che le perdite sui crediti siano deducibili «limitatamente alla parte che eccede l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi».
Detto ciò, le perdite su crediti originate per la cancellazione dal bilancio, saranno fiscalmente deducibili per la sola eccedenza rispetto alla quota del fondo svalutazione crediti già dedotta nei precedenti esercizi per effetto delle deduzioni forfetarie annuali.
Il D.L. 83 del 2012 avendo modificato l’art. 101, co. 5, ammette la deducibilità della perdita su crediti già a decorrere dal periodo d’imposta 2013, escusivamente per quei crediti che presentano i requisiti di certezza e precisione DELLA PERDITA ECONOMICA.
fonte: circolare settimana fiscale 8 marzo 2014.