Perdite su crediti. L’Assonime ha emanato la circolare n. 15/2013 che fornisce alcuni chiarimenti in merito alle perdite su crediti DI PICCOLA ENTITA’ che potranno fruire della deduzione automatica in riguardo all’importo unitario di tali crediti impagati fino a 5.000 euro per le imprese con volume d’affari superiore a 100 milioni di euro, e fino a 2.500 euro per le altre imprese.
Infatti l’art. 33 co. 5 del DL 83/2012 ha introdotto “la nuova deduzione automatica” dei crediti verso clienti non riscossi e scaduti da 6 mesi, in relazione ai limiti di fatturato di cui sopra, quali perdite su crediti fiscalmente deducibili.
Secondo Assonime gli importi non riscossi dai clienti – a deduzione automatica – sono deducibili, quali perdite su crediti, anche quando – in caso di pluralità di crediti verso lo stesso cliente – “tale tetto non sia singolarmente superato”. Il limite per la deduzione automatica si dovrà riferire quindi, ad ogni singolo credito, anche perchè unico modo per stabilirne “una scadenza di pagamento”, dalla quale far decorrere i 6 mesi , per il diritto alla deduzione automatica e l’inputazione in bilancio quale perdita su crediti.
Per tali mini perdite «non vi è OBBLIGO di deduzione nel prossimo Unico/2013» “anche quando nell’anno 2012 sono decorsi i sei mesi dalla scadenza del pagamento”.
Se la loro contabilizzazione in bilancio avviene il 27 maggio 2013 avendone i requisiti:
(PERDITE SU CREDITI) A (CLIENTE art. 33 comma 5 DL83/2012)
5000 5000
in questo caso la deducibilità fiscale, sarà rinviata in Unico/2014, in quanto la scelta dell’anno di imputazione in contabilità ne determina la rilevanza e la deducibilità fiscale per lo stesso anno quale PERDITE SU CREDITI.
Fonte Assonime
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