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RIPORTO PERDITE FISCALI: Nuova disciplina introdotta dal D.L. 98/2011 che ha modificato l’art. 84 del TUIR.
Restyling della normativa sul riporto delle perdite per i soggetti IRES.
Le modifiche riguardano:
- il riporto illimitato delle perdite fiscali solo nel primo trienno di esercizio dell’attività;
- l’abrogazione del limite dei 5 anni entro i quali la perdita può essere riportata, (quindi riportabile anche oltre il quinquennio dall’esercizio in cui si è formata);
- la fissazione, però di un tetto di riportabilità annuale che corrisponde all’80% del reddito imponibile di ciascun periodo d’imposta. (Ciò significa che se nel 2010 si è avuta una perdita di 100.000 euro, nell’anno in cui si conseguirà un reddito imponibile, ad esempio di 50.000 euro si potrà scomputare da quest’ultimo solo 40.000 euro ( e non 50.000) per perdite del 2010 e pagare le imposte su 10.000, anzichè su zero), e così via… riportando in avanti 60.000 euro di perdita scomputabile.
Resta da chiarire se sono sottoposte alla nuova normativa anche le perdite subite relative agli anni precedenti all’entrata in vigore della presente legge. Sembrerebbe di no, in quanto la relazione del Governo al Decreto 98 precisa che “il riporto della perdita maturata prima dell’entrata in vigore della modifica dell’art. 87, dovrà avvenire secondo le disposizioni dell’art. 87 ante-modifica”.