Un sospiro di sollievo per le imprese in Contabilità semplificata che nell’anno 2017 hanno chiuso con una super perdita a causa della non imponibilità delle rimanenze finali, non deducibili negli anni successivi.
La legge di bilancio 145 del 30-12-2018 ha rettificato tale evidente errore legislativo stabilendo che la perdita derivante da attività di impresa dovuta alle rimanenze finali non imputabili s conto economico è riportabile nella misura dell’80% senza limiti di tempo per il 40% dell’utile prodotto nel 2018 e 2019 e il 60% successivamente senza limiti di tempo sino al raggiungimento
Dell’80% della stessa perdita 2017.