Pensioni di invalidità.

0
70

Normativa sulle pensioni di invalidità: Modifiche.

La legge  n. 228 del 24-12-2012 (legge di stabilità 2013) con l’art. 1 co. 240 ha apportato modifiche alla disciplina sulle pensioni di inabilità e invalidità previste dall’art. 2 della legge n. 222 del 12 -6-1984, in riferimento ai casi in cui il richiedente sia già iscritto ad altre due contribuzioni assicurative.

L’INPS con il messaggio n. 2634 dell’11 febbraio 2013, ha fatto presente di fare attenzione tenere alle domande di pensione di invalidità presentate dal 1° gennaio 2013.

Il suddetto comma 240 art. 1 legge di stabilità 2013 n. 228 del 24-12-2012 prevede che “Per i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui alla legge. 335/95 , e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, il trattamento di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, è liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate, ancorchè tali soggetti abbiano maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una di dette gestioni“.

Sono interessati alla nuova normativa quei soggetti che iscritti a due o più forme assicurative previste dalla disposizione medesima, presentano domanda di pensione di inabilità a partire dal 1-1-2013.

La disposizione riguarda anche le istanze dei dipendenti di amministrazioni pubbliche iscritti presso l’Istituto della  “Gestione dei Dipendenti Pubblici”, che abbiano cessato il servizio  a decorrere  dal 1° gennaio 2013 (articoli 3 e 4 dDM 8 maggio 1997 n. 187).

Come detto il menzionato comma 240 dispone la liquidazione delle pensioni di inabilità tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile.

Per contribuzione disponibile si intende quella non utilizzata per la liquidazione di altri  trattamenti pensionistici.

Per forma assicurativa di ultima iscrizione deve intendersi la gestione dove risulta accreditata l’ultima contribuzione a favore del lavoratore.

Al momento della domanda di pensione il lavoratore dovesse essere iscritto a più gestioni, per poi optare per quale farne domanda.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here