L’INPS con il messaggio n. 17606 del 4 novembre 2013 ha fornito chiarimenti in merito al diritto di salvaguardia degli ex lavoratori ai fini del pensionamento, e alle caratteristiche che devono avere per beneficiarne, in ossequio all’art. 22 della legge n. 135/2012.
Le disposizioni sul “diritto di salvaguardia” – spiega l’INPS – di cui all’art. 22 del DL 95/2012 poi conv. con modif. dalla legge n. 135/2012, hanno lo scopo di tutelare «gli ex lavoratori che in fase di pensionamento, sono rimasti senza lavoro e senza pensione, a causa della convulsa gestione degli esuberi e alla sottoscrizione di accordi governativi entro il 31 dicembre 2011»; “dimenticati” poi dalle nuove norme introdotte dalla Riforma “FORNERO”.
In previsione del «pensionamento» è stato predisposto un piano di ammortizzatori sociali che rimpiazza il mancato reddito fino alla reale collocazione in pensione, come l’indennità di mobilità, oppure dopo l’inattività, mediante un unico periodo supportato da CIGS E MOBILITA’, per coprire la “vacatio reddituale” FINO AL PENSIONAMENTO.
Per ottenere la “certificazione al diritto di salvaguardia” sono state individuate le caratteristiche degli ex lavoratori , da includere nei procedimenti di gestione degli esuberi firmati fino al 31 dicembre 2011.
In particolare ne avranno diritto gli ex lavoratori che hanno maturano «i requisiti di pensionamento» in ossequio alle norme “previgenti” L’ENTRATA IN VIGORE del DL n. 201/2011 (RIFORMA FORNERO) e dopo il 31 dicembre 2011. Tali requisiti pensionistici, però, dovranno essere maturati prima di iniziare a ricevere “l’indennità di mobilità”.
Inoltre avranno diritto al “certificato di salvaguardia” i lavoratori che in riguardo alla gestione degli esuberi aziendali e agli accordi sottoscritti, hanno beneficiato della “CIGS”, DURANTE LA QUALE, HANNO MATURATO I REQUISITI PENSIONISTICI dopo il 31 dicembre 2011, con le previgenti norme, e il diritto all’ indennità di mobilità.