Unioncamere, in una nota ha precisato, che sia le ditte individuali sia le società, saranno trattate allo stesso modo in ordine alla mancata ottemperanza dell’obbligo di registrazione della PEC.
In particolare ha chiarito che non vi sarà alcuna disparità sanzionatoria tra le imprese individuali e le società – di persone e di capitali – che non hanno comunicato la propria PEC nei termini previsti.
In tal senso, l’Unione della Camere di Commercio, puntualizza, che per coloro che non abbiano adempiuto all’obbligo di comunicazione della PEC entro il 30 giugno:
1. Non sarà comminata la sanzione prevista di 1.032 euro ai sensi dell’art. 2630 del Codice Civile;
2. Ma saranno sospese le domande di nuova iscrizione e successivamente respinte se entro 45 giorni, per le ditte, e 3 mesi per le società, non comunicheranno il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
3. Non saranno registrate le variazioni comunicate (se imprese esistenti).
Anche senza sanzioni, quindi, la mancata comunicazione della PEC comporterà notevoli problemi, per cui si rende necessaria la sua comunicazione il prima possibile.
In ogni caso tale obbligo, in molti casi, ha assunto le vesti di “eccessiva vessazione” dell’imprenditore, soprattutto quando piccolo artigiano, che suo malgrado non ha mai usato un computer o internet.
Le semplificazioni (tra parentesi) non sempre facilitano la vita, e in alcuni casi diventano nuovi costi e nuova burocrazia.