#pinomerola
Con la Risoluzione n. 93/E del 21 settembre 2011 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità operative da espletare per la corretta applicazione dell’art. 23 comma 23 del D.L. 98 6/07/2011 convertito nella L. 111 del 15/07/2011 in riferimento alla chiusura delle Partite IVA inattive.
L’art. 23 suddetto ha previsto la possibilità di sanare l’omessa presentazione di cessazione dell’attività mediante il mod. AA7/10, versando la sanzione di euro 129,00 (ridotta quindi ad una quarto della principale pari a 516,00 euro, come da art. 5 comma 6, del D.lgs. 471/97) nel TERMINE DI 90 GIORNI dall’entrata in vigore del decreto legge, ossia entro il 4 ottobre 2011.
L’agevolazione è concessa ai titolari di partita IVA che non abbiano tempestivamente effettuato la cessazione ai sensi dell’art. 35 del DPR 633/72 e semprechè la violazione non gli sia già stata contestata.
Dopo la diffusione dei primi chiarimenti contenuti nella circolare n. 41/E del 5 agosto 2011, la risoluzione n. 72/E datata 11 luglio 2011 ha istituito il CODICE TRIBUTO per provvedere al versamento.
Il versamento va effettuato tramite il modello <<F24 elementi identificati>> indicando il codice tributo “8110” denominato “Sanzione per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività di cui all’art. 35 co. 3 del DPR 633/72 – Sanatoria di cui all’art. 23 co.23, D.L. 98/2011” con la somma predetta di euro 129.
Nella sezione del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” sono indicati :
nella sezione <<CONTRIBUENTE>> i dati anagrafici ed il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento;
nella sezione <<ERARIO ED ALTRO>>:
- nel campo <<tipo>> deve essere indicata la lettera “R”;
- nel campo <<elementi identificativi>> deve essere indicata la partita iva da chiudere;
- nel campo <<codice>> deve essere indicato il codice tributo suddetto “8110”;
- nel campo <<anno di riferimento>> deve essere indicato l’anno di cessazione dell’attività nel formato a 4 cifre.
La risoluzione 93/E in oggetto, chiarisce ancora, che non è necessario presentare presso l’Agenzia il modello che attesti il pagamento, in quanto, i dati indicati nella delega di versamento sono automaticamente acquisiti dall’anagrafe tributaria nè tantomento necessario presentare il modello AA7/10.
Ndr.
Una occasione da non perdere per coloro che hanno aperto una partita IVA anni addietro, non l’hanno mai utilizzata, e nè hanno presentato il modello di cessazione. Difatti qualora non si usufruisce della sanatoria, oltre a dover pagare la sanzione (per intero) pari a 516 euro, potrebbe scattare anche un accertamento su presunte evasioni a fronte di una partita IVA non movimentata.