Parametri: accertamento illegittimo quando lo scostamento non è provato.

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La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 15651 del 21 giugno 2013,  ha affermato che la rettifica dei ricavi  basata sulla sola applicazione dei parametri determina un accertamento illegittimo.

Consolidata giurisprudenza si è ormai pronunciata più volte sulla “illegittimità” dell’accertamento basato esclusivamente sugli scostamenti derivanti dalle medie di settore risultanti dall’applicazione dei parametri o degli studi di settore, quando “l’amministrazione” non fornisca ulteriori “elementi di prova”, gravi precisi e concordanti, tali da poter avvalorare “gli scostamenti”.

FATTI DI CAUSA E PRINCIPI DELLA CASSAZIONE

L’avviso di accertamento era stato emesso nei confronti del contribuente in base all’applicazione dei parametri, da cui scaturivano maggiori ricavi non dichiarati.

Il contribuente sosteneva l’illegittimità dell’accertamento in quanto “i parametri” sarebbero stati erroneamente applicati, poichè la sua attività prevalente non era quella di consulente, bensì quella quella derivante dall’utilizzazione economica di invenzioni industriali, oltre al fatto di percepire l’indennità di pensione.

La Corte di Cassazione ha richiamato la consolidità giurisprudenza, come sopra detto,  secondo la  quale,  l’accertamento basato esclusivamente sulle  medie “standard” di settore derivanti dall’applicazione dei parametri, costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non “opera per legge”, e di conseguenza la rettifica effettuata dall’amministrazione è nulla. A meno che l’Ufficio nel corso dell’eventuale contradditorio non abbia contestati al contribuente altri elementi che giustificavano la rettifica.

La Sentenza della Commissione Tributaria Regionale, aveva dato preliminarmente ragione all’Amministrazione finanziaria,  dichiarando “legittimo l’accertamento proposto” solo per l’esclusivo scostamento derivante dall’applicazione dei parametri alla contabilità del contribuente.

La Corte di Cassazione, di contro, a seguito del ricorso del contribuente,  constatava che la CTR non aveva  tenuto conto, in alcun modo,  di detti principi giurisprudenziali, che vedevano l’accertamento basato sulle sole presunzioni semplici, scaturenti dall’applicazione dei parametri, illegittimo e nullo.

La presunzione semplice di “mero indizio di evasione” scaturente dall’applicazione dei parametri  o degli studi di settore, deve  trovare raccordo con altri fatti e documenti che possano dare valore agli scostamenti meramente teorici, e quindi non sufficienti a legittimare la rettifica dei ricavi e dei redditi dichiarati.

La pronuncia  della Commissione Regionale si fondata esclusivamente “sul valore presunto dei ricavi” scaturenti dall’applicazione dei parametri e non affermava null’altro in merito.

Il contribuente al fine di motivare lo scostamento rilevato dall’Ufficio,ì tra l’importo dei ricavi dichiarati e quello presuntivamente accertato, aveva argomentato di esercitare solo saltuariamente l’attività di consulenza, in quanto pensionato e titolare di royalties e brevetti.

La Cassazione cassava la sentenza della CTR e dichiarava nullo l’accertamento.

Commento RFW

Quindi ogni qual volta che si riceve dall’Amministazione finanziaria un accertamento che sia basato esclusivamente sull’applicazione dei parametri o degli studi di settore, al fine di determinare una maggior reddito rispetto a quello dichiarato, per poi  operare una rettifica con conseguente pagamento di maggiori imposte, si potrà tranquillamente ottenerne la “pronuncia di illegittimità”, nel momento in cui l’Amministrazione non fornisca ulteriori elementi di prova della presunta evasione, od anche,  pur fornendoli,  il contribuente possa giustificarne le motivazioni in maniera concreta per poi poterle opporle anche in sede contenziosa.

Per principio generale “lo scostamento teorico da parametri o studi di settore”, non è una prova di evasione, ma solo un indizio che dovrà essere avvalorato dall’amministrazione con ulteriori elementi di prova. Diversamente l’accertamento è sempre illegittimo.

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