I commi da 910 a 913 dell’art. 1 legge 205 del 27 dicembre 2017 (GU n.302 del 29-12-2017 – Suppl. Ordinario n. 62)
SONO ESCLUSI COME DA COMMA 902 i lavoratori domestici come colf e badanti.
Il comma 910 art. 1 legge di bilancio 2018 infatti recita ai fini del pagamento degli stipendi in via generale:
“ A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonche’ ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento e’ il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purche’ di eta’ non inferiore a sedici anni.”
Il comma successivo 911 recita:
“ I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. “
Il comma 912 recita:
“Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 910, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalita’ di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonche’ ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142. [[[[[ La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.”
Il comma 913 riguardarla le eccezioni e le pesanti sanzioni in caso di inosservanza:
“Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, ne’ a quelli comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative a livello nazionale. Al datore di lavoro o committente che viola l’obbligo di cui al comma 910 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma [[[[[ da 1.000 euro a 5.000 euro]]]]”.
Il comma 914 recita ancora in tema:
“Entro tre mesi (ossia entro il PRIMO OTTOBRE ) dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo stipula con le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, con l’Associazione bancaria italiana e con la societa’ Poste italiane Spa una convenzione con la quale sono individuati gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi 910, 911 e 912. Gli obblighi di cui ai commi 910, 911 e 912 e le relative sanzioni si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge (dal PRIMO LUGLIO 2018)
””””La Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell’economia e delle finanze, predispone campagne informative, avvalendosi dei principali mezzi di comunicazione, nonche’ degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, e’ autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2018 “”””
Quindi tornando al commento è arrivato finalmente lo stop al pagamento degli stipendi per contanti, ovviamente con tutte i fastidi che ne conseguono ma norma giusta e Necessaria !
A partire dalla metà del 2018 insomma i datori di lavoro saranno obbligati a pagare gli stipendi ai propri dipendenti con mezzi tracciabili; il tutto per mettere una pietra sopra alla cattiva pratica di false buste paga spesso con pagamenti inferiori … a volte anche superiori con minacce di licenziare il lavoratore da parte di datori di lavoro che in molti casi adottano comportamenti del tutto illegali, a volte per speculare,
ed altre per cercare di sopravvivere a una opprimente tassazione e adempimenti doppi in riguardo alla sicurezza.
L’obbligo di corrispondere lo stipendio con bonifico bancario o postale è una misura importante per la tutela dei diritti dei lavoratori, sia in forza tramite contratto di lavoro subordinato che impiegati in forma di collaborazione o assunti come soci di cooperative.
La violazione del pagamento dello stipendio in contanti e non tramite mezzi tracciabili, il datore di lavoro o committente sarà soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra i 1.000 e i 5.000 euro.