Dal 1° luglio qualsiasi transazione superiore a 2.000 euro dovrà essere effettuata tramite mezzi di pagamento tracciabili, come bonifici bancari, carte di credito o di debito, assegni circolari e bancari, e qualsiasi altro mezzo che possa lasciare traccia del pagamento e della motivazione del pagamento.
Dopo il covid non era proprio il momento per varare la norma, si poteva congelare ..
Manovre velleitarie, che non incidono sugli affari malavitosi, ma solo sulle persone piu’ deboli, volendo far finta di dimenticare che l’evasione esiste … e produce almeno il 10% di PIL.
Con decorrenza primo luglio 2020, ricomincia la stretta sul contante, i cui pagamenti non potranno superare il tetto di euro 2.000 euro (dal 1° gennaio 2016 ad oggi fissato a 3.000 euro dalla Legge di stabilità 2016 n. 208/2015 che all’art. 1 comma 898 ha infatti modificato l’art. 47 del D. LGS 231/2007 e che prevedeva
“”””E’ vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, e’ complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento e’ vietato anche quando e’ effettuato con piu’ pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati “”””.
L’articolo 18 del DL numero 124 del 2019 collegato alla Legge di Bilancio 2020 – Decreto Legge 124/2019 ha così sancito:
Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 49, dopo il comma 3, e’ aggiunto il seguente: “3-bis. A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro.”; b) all’articolo 63, dopo il comma 1-bis, e’ aggiunto il seguente: “1-ter. Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, e’ fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, e’ fissato a 1.000 euro.”.
Quindi si riprova a ridurre l’evasione con la riduzione dei pagamenti in contanti, possibili fino a 2.000 euro.
Lo ha stabilito il decreto collegato all’ultima legge di bilancio, che ridurrà i pagamenti in contanti a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022.
La tracciabilità dei pagamenti quindi dovrà essere ormai una regola sia tra privati che tra imprese e privati.
Mentre per i versamenti su cc bancari o simili, si potrà anche versare contante in misura maggiore visto che in quel caso ne è garantita la tracciabilità, fermo restando la possibilità di segnalazione da parte della banca all’UIF.
Nel 2016 la legge di stabilità (o bilancio) aveva riportato i pagamenti contanti al tetto di 3000 euro.
La nuova legge di Bilancio ha marcato però le sanzioni in caso di trasgressione, con sanzioni da 3.000 fino a 50.000 euro in caso di violazione.
La contestazione per sforamento dei limiti di 2000 euro di pagamento contanti, riguarderà anche le donazioni o prestiti tra parenti.
Sono consentite come detto le operazioni di pagamento effettuate tramite bancomat o carte di credito o debito, anche prepagate, assegni bancari e assegni circolari e altri sistemi di pagamento tracciabili come, ad esempio, i bonifici, i vaglia postali e telegrafici e ogni tipologia che possa dimostrare l’avvenuta trasferimento di valuta in euro ALL’INTERNO DEL TERRITORIO STATALE.
STIPENDI: RESTA IN VIGORE L’ECCEZIONE CHE RIGUARDA IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI CHE INVECE DOVRA’ SEMPRE AVVENIRE CON MEZZI TRACCIABILI, come già succede dal 1° luglio 2018 PER I RAPPORTI di lavoro subordinato, per i rapporti di collaborazione derivanti da contratto, per i pagamenti ai soci di cooperative.
“gocce di acqua su incendio amazonico”