Il Dipartimento del Tesoro, emanando una semplice nota esplicativa, chiarisce che gli affitti ad uso abitativo vanno pagati per contanti solo quando uguali o superiori a mille euro, (come succedeva prima) rinnegando di fatto il provvedimento contenuto nella legge di stabilità 2014.
(Se la norma doveva essere interpretata non doveva nemmeno esistere, visto che la nota qui commentata l’annulla di fatto in toto).
Con la nota di cui sopra, prot. DT/10492 del 05/02/2014 il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro chiarisce le modalità di applicazione dell’obbligo contenuto nella legge di stabilità 2014 in riguardo alle modalità di pagamento degli affitti di immobili per uso abitativo che prevede l’obbligo di effettuare i pagamenti degli affitti delle locazioni per uso abitativo con modalità diverse dall’uso del contante, introdotto dall’art. 1 co. 50 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che testualmente dice: omissis – fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, in forme e modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore”.
Il Ministero precisa che ai fini dell’ irrogazione delle sanzioni per il mancato rispetto dell’obbligo suddetto “rileva unicamente il limite stabilito dall’art. 49 del d.lgs. 231/2007” (ossia il limite dei mille euro, al di sotto del quale i pagamenti degli affitti possono essere effettuati per contanti).
Testualmente “è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro mille“.
Per quanto riguarda il pagamento degli affitti ad uso abitativo, dovrà di conseguenza rilevarsi che, restando fermo il limite generale di cui all’art. 49 d.lgs. n. 231/07, lo scopo di ottenere la tracciabilità delle transazioni effettuate in contanti, tra locatore e conduttore, può ritenersi soddisfatto con la prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione della somma di denaro contante fissata in contratto e relativa al pagamento del canone di locazione, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali, necessaria all’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali previste dalla legge a vantaggio delle parti contraenti.
Quindi nessun sostanziale effetto sui contribuenti e sul pagamento degli affitti, rispetto alla previgenti norme esistenti prima dell’intervento sulla legge di stabilità di cui all’art. 1 co. 50 della Legge 27 dicembre 2013.
Dal 1 gennaio 2014, dobbiamo invece rilevare che abbiamo dovuto assistere anziani, anche 90enni e i propri familiari, titolari di contratti di locazione, disperati non sapendo come rispettare la norma (non avendo mai avuto un conto corrente) e titolari degenti in nosocomi in condizioni gravissime, con il coniuge impossibilitato a pagare la propria obbligazione contrattuale, non avendo il tempo materiale per recarsi presso gli istituti di credito e poter adempiere agli obblighi CONTENUTI “senza equivoci” nella legge di stabilità 2014 art. 1 co. 50 (che al contrario di ciò che dice il Ministero era ben chiara).
Adesso, con un pizzico di indignazione ma anche di “vergogna” per appartenere a questo Stato, il Ministero sostiene che era sottinteso il tenore della norma, che non riguardava il limite di pagamento in contanti degli affitti ad uso abitativo inferiori alla soglia anti-riciclaggio previgente.
Ma se chi ha composto il testo della disposizione si fosse sbagliato o avesse mal esplicato il documento, se ne sarebbe certamente accorto avendone parlato, CON LO STUPORE DELLA INUTILE E VESSATIVA DISPOSIZIONE, i maggiori quotidiani e media, e sarebbe stato normale e corretto che il Dipartimento poteva emettere la stessa nota, accollandosi la responsabilità di una inutile complicazione della vita dei contribuenti, soprattutto di quelli anziani.
Noi consulenti, che vediamo di persona le difficoltà delle imprese e delle persone, per il 2014, abbiamo deciso di non scusare nulla allo STATO e al Fisco, quando usa vessazioni e complicazioni gratuite a contribuenti e cittadini già in difficoltà finanziarie.
Quindi da questo sito promettiamo “tolleranza zero” verso il fisco, quando sbaglia e soprattutto quando emette delle norme assolutamente inutili alla causa delle entrate tributarie, ma molto pesanti come adempimenti ai contribuenti.