#pinomerola
La nuova normativa sulle Professioni Ordinistiche introdotta dall’art. 9 del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n° 1 sarà modificata, durante la conversione in Legge, da un emendamento presentato dal Governo alla Commissione Industria.
Salvo ulteriori ripensamenti, le modifiche riguardano:
1) Abrogazione delle tariffe professionali.
All’art. 9 sarà inserita una norma transitoria che prevede la reintroduzione (provvisoria) delle tariffe professionali:
a) Esclusivamente per le liquidazioni giudiziali;
b) E fino a quando non entreranno in vigore i decreti ministeriali (ancora da emanare) e comunque non oltre i 120 giorni dalla data di conversione in Legge del suddetto Decreto sulle Liberalizzazioni.
Dopo tale data “l’abrogazione delle tariffe sarà definitiva” e si dovranno applicare per la determinazione dei compensi le disposizioni dei decreti attuativi, del codice civile e degli usi, anche in riferimento alle stesse tariffe abrogate.
2) Obbligo del preventivo.
Permane l’obbligo del preventivo, anche se non è obbligatoria la forma scritta, tranne il caso in cui sia richiesta espressamente dal cliente.
Il nuovo art. 9 infatti prevederà in riferimento all’obbligo di rilascio del preventivo ed in ordine all’entità del compenso:
a) l’obbligo di comunicare verbalmente al cliente il preventivo di massima se questi non lo richieda in forma scritta;
b) l’obbligo di commmisurare il compenso previsto alla importanza della prestazione ed in merito al valore della pratica, per la quale, dovrà essere pattuita analiticamente ogni singola prestazione facente parte dell’ intero incarico.
Quindi in sintesi l’obbligo del preventivo resta, anche se non in forma scritta, a meno che il cliente non la richieda espressamente. In tal modo viene meno la sanzione disciplinare.
Così come pure resta, nel nuovo testo emendato dell’art. 9, l’obbligo di comunicare i dati della polizza assicurativa per la copertura di danni eventualmente cagionati al cliente nell’espletamento della prestazione resa.
3) Tirocinanti.
La nuova veste dell’art. 9, prevista dall’emendamento suddetto, dispone che dopo 6 mesi dal tirocinio gratuito, venga concordato un rimborso spese stabilito in maniera forfettaria ed equa.
A cura di Giuseppe Merola
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