Operazioni inesistenti: occorre la prova della vendita.

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Le sole fatture,  non possono considerarsi prove sufficienti a smontare la pretesa impositiva dell’ufficio fondata su fatti che lasciano presumere il reato di operazioni inesistenti.

È quanto ha stabilito la sentenza della Cassazione n. 14704 del 27-6-2014.

In tema di fatture per operazioni inesistenti, la veridicità delle fatture ricevute dal contribuente non può essere provata dai contratti di collaborazione effettivamente intervenuti tra le parti, occorre provare la reale vendita dei prodotti o servizi contenuti nella fattura.

La pronuncia della Cassazione

I giudici della Corte suprema di Cassazione infatti, nel richiamare i principi di diritto già consolidati, hanno accolto il ricorso opposto dall’Ufficio, che riteneva la fattispecie della contestazione gravata da ricezione di fatture per operazioni inesistenti argomentando “che appare evidente che la CTR, escludendo ogni rilevanza all’ irregolarità formale delle fatture per eccessiva genericità delle stesse ed affermando l’effettiva realizzazione delle operazioni di cui alle dette fatture solo facendo riferimento ai ‘contratti di collaborazione’ (peraltro non registrati) intervenuti tra le parti, non ha sufficientemente motivato il suo convincimento e non ha correttamente applicato i su riportati criteri in ordine all’ onere della prova”.

Nella buona sostanza l’onere della prova,  per smontare la presunzione di effettuazione di operazioni inesistenti, oltre alla prova documentale, che è proprio l’oggetto del reato, grava sul contribuente, che dovrà dimostrare l’effettiva effettuazione dell’operazione contestata. In particolare provare di aver ricevuto la merce o la prestazione contenuta nelle fatture contestate e considerate operazioni inesistenti, che oltretutto costituiscono reato tributario.

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