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ONLUS e Organizzazioni di Volontariato: Se avete acquistato beni di utilità sociale nel 2010 affrettatevi a chiederne il contributo entro il 31-12-2010.

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     Il D.M. n. 177 del 14.08.2010 in sostituzione del D.M. 28.8.2001 n. 388 ha emanato il nuovo regolamento attuativo relativo ai criteri di concesssione ed erogazione dei contributi di cui alla Legge 21.11.2000 n.342 art. 96 che aveva previsto la concessione di sussidi finanziari a favore delle organizzazioni di volontariato e delle ONLUS, per l’acquisto di beni strumentali da utilizzare per le attività socialibeni per donazioni a strutture sanitarie pubbliche e per l’acquisto di autoambulanze.

     Destinatari dei contributi sono sia le organizzazioni di volontariato costituite nelle forme previste dalla Legge 266 -11 Agosto 1991- ed iscritte nei registri di cui all’art. 6 della medesima legge e sia le ONLUS in possesso dei requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 4 Dicembre 1997 n. 460 ed  iscritte nell’anagrafe delle ONLUS.
Il contributo, come detto, è concesso quindi per l’acquisto dei suddetti beni anche con contratto di leasing:
– autoambulanze;
– beni strumentali destinati esclusivamente alle attività e all’utilità sociale;
– beni da destinare a donazioni a favore di strutture sanitarie pubbliche.
I beni acquistati tramite il contributo dai soggetti beneficiari, non possono essere venduti o ceduti a terzi, sotto qualsiasi forma , per un periodo di cinque anni ad esclusione dei beni acquistati per la donazione. Inoltre, i beni devono essere utilizzati esclusivamente dagli stessi soggetti beneficiari e non possono essere impiegati per uso diverso da quelli a cui sono destinati.
Il trasferimento del bene può essere autorizzato per la vendita ad altra organizzazione dello stesso tipo, solo dietro autorizzazione ministeriale ed  il prezzo di vendita non può superare la differenza tra il valore di mercato e il contributo ricevuto per l’acquisto.
Il contributo è concesso nei limiti delle risorse disponibili e per i beni acquistati dal 1-1-2010 al 31-12-2010, sotto forma di percentuale del costo occorrente per la compravendita.
Tale contributo non è cumulabile con altri contributi ricevuti per l’acquisizione del medesimo bene nè con le agevolazioni previste dalla Legge 342/2000 art. 96.
Le domande di concessione del contributo devono essere presentate dai soggetti giuridici di cui sopra:
  • Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale del volontariato- Via Fornovo n.8 00192 ROMA.
  • Tramite spedizione postale a mezzo di raccomandata A/R. 
  • Entro il 31-12 dell’anno in cui sono avvenute le acquisizioni tramite acquisto diretto o mediante contratto di leasing.

Pertanto entro il 31 dicembre dell’anno in corso devono essere presentate le domande relative alle acquisizioni avvenute nell’anno 2010. Successivamente ad esempio per le acquisizioni di beni nel 2011 tali domande dovranno essere presentate entro il 31-12 dell’anno 2011.

  Chiaramente la domanda deve essere corredata da tutti i documenti occorrenti compravanti il possesso dei requisiti sopra descritti e i relativi documenti di acquisto.

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