Il Ministero dell’Economia, in risposta ad una interrogazione parlamentare intervenuta in data di ieri 13 aprile 2011, ha sostenuto che per le detrazioni del 55% sul risparmio energetico, i cui lavoro sono ancora in corso al 31-12-2010 non è possibile attestare che essi siano termimati a quella data.
Ai fini della detrazione, onde evitare confusione in cui ci induce la fonte:
- I i pagamenti del 2010, vanno obbligatoriamente detratti, in cinque rate, a partire dal Modello Unico 2011/11 o 730/11 perchè effettivamente subiti nell’anno 2010.
- I i pagamenti del 2011, vanno obbligatoriamente detratti, in dieci rate, a partire dal Modello Unico 2011/12 o 730/12 perchè effettivamente subiti nell’anno 2011.
E ciò anche se tali oneri si RIFERISCONO AL MEDESIMO INTERVENTO (è così semplice ndr).
In ultimo, proprio per la vigenza del principio di cassa, si ricorda che per i lavori effettuati tra il 2009 e il 2010, il mancato inserimento delle spese effettivamente sostenute nel 2009 in Unico/2010 o 730/2010 (in particolare della I rata di cinque) <
Fonte: Il sole 24 ore – De Stefani pag. 33 – Giovedì 14 aprile 2011.