La disciplina IVA degli omaggi.
Dopo le novità introdotte dalla Manovra Finanziaria per il 2008, Legge n.244/2007, oggi il regime degli Omaggi, rientra nella più ampia normativa prevista per “le spese di rappresentanza” ed è inserita nel TUIR, all’art.108 ( D.P.R. 917/86).
ad eccezione di quelli che non rientrano nella produzione o commercio proprie dell’attività esercitata:
- Queste ultime, ossia le cessioni gratuite di beni o servizi diverse dall’attività propria dell’impresa, non sono invece imponibili IVA a meno che non si sia detratta l’imposta al momento del loro acquisto.
- Questa disposizione va studiata unitamente all’art. 19-bis comma 1 lett. h) del D.P.R. 633/72 secondo il quale, sulle spese di rappresentanza e quindi sugli omaggi non e’ detraibile l’Iva pagata sugli acquisti, tranne il caso in cui il valore unitario sia inferiore o uguale ad euro 25,82, nel qual caso, invece, l’IVA si potrà detrarre.
Nel caso in cui l’importo sia superiore alla predetta soglia, l’IVA sarà indetraibile, e diventerà solo un costo deducibile ai fini delle imposte dirette.
- Se il costo unitario è superiore ad euro 25,82, l’IVA sugli acquisti è indetraibile e la cessione gratuita non rileva ai fini IVA (operazione fuori campo IVA).
- Se il costo unitario non è superiore o uguale ad euro 25,82, l’IVA sugli acquisti è detraibile e la cessione gratuita non rileva, in egual modo, ai fini IVA ( Circ. 19.6.2002 n. 54/E Ag. Entrate).
- l’I.V.A sugli acquisti di beni o servizi destinati ad omaggio per i propri dipendenti è sempre indetraibile ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 633/72 qualunque ne sia il costo in quanto mancante dell’inerenza con l’esercizio d’impresa.
Risulta poi normale, in applicazione dell’art. 2 comma 2, n. 4) del D.P.R. 633/72 che la successiva cessione gratuita sia esclusa da IVA.
Imposte dirette.
Per la deducibilità dei costi per omaggi ai dipendenti, la norma dispone che essi vanno compresi tra le “spese per lavoro dipendente” ai sensi dell’art.95 del D.P.R. n. 917/1986 e non tra le spese per omaggi.
Tali costi sono integralmente deducibili ai fini delle imposte dirette.
In caso di sforamento di tale tetto esse vengono tassate per l’intero valore senza alcuna franchigia.
Per quanto concerne il trattamento fiscale ai fini IRES ed IRPEF degli omaggi ai dipendenti, è irrilevante se essi siano prodotti dall’impresa o da terzi.
Ai fini IRAP, in riguardo alle società di capitali, l’art. 5 co.1 del D.Lgs.to n. 446 del 1997 stabilisce, in linea di principio, l’indeducibilità dei costi relativi al personale (tra cui gli omaggi ai dipendenti) iscritti a Conto Economico nella voce b9 (spese per il personale):
- in questa paragrafo di conto economico infatti vanno classificati gli omaggi erogati ai dipendenti a titolo di liberalità.
Nelle altre ipotesi gli omaggi, sono classificati nella voce b14 (oneri diversi di gestione) e sono totalmente deducibili ai fini IRAP, in ossequio al principio di derivazione dal risultato del conto economico.
Per le ditte individuali soggette all’IRPEF che non hanno esercitato l’opzione per la derivazione del valore della produzione (ai fini IRAP) dal bilancio gli omaggi ai dipendenti sono indeducibili, in quanto i relativi costi non rientrano tra quelli deducibili previsti dall’art. 5-bis D.Lgs.to n. 446/1997.