Al Ministero del Lavoro finalmente qualcuno «avverte» il bisogno di usare «la logica». Il “DURC irregolare” verrà rilasciato quando l’impresa non abbia “premi e contributi” perché lo Stato o altri enti pubblici non hanno saldato le sue fatture.
Con la circolare n. 40 del 21-10-2013, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha fornito importanti istruzioni in merito alla disciplina prevista dal «D.M. 13 marzo 2013» in materia di rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità contributiva) a quelle imprese che sebbene debitrici «verso istituti previdenziali o casse edili», esigono di contro crediti verso lo Stato o le Pubbliche Amministrazioni.
La circolare infatti prevede la possibilità di rilasciare il DURC (in ottemperanza alle disposizioni di attuazione dell’articolo 13bis co.5 del DL n° 52/2012) all’impresa ─ non in regola ─ ma in possesso di idonea certificazione attestante l’esistenza di crediti verso le pubbliche amministrazioni:
- quando siano certi, liquidi ed esigibili pretesi verso le pubbliche amministrazioni;
- siano di ammontare fino al pari degli oneri contributivi scaduti e non ancora versati nè dilazionati.
Il documento di regolarità contributiva, indispensabile alle imprese per poter appaltare lavori sia pubblici che privati, dovrà riportare in questi casi:
- l’ importo dei debiti contributivi e/o assicurativi dell’impresa con indicazione dell’Istituto creditore;
- gli estremi delle certificazioni consegnate all’atto della richiesta del DURC, con l’indicazione di ciascun importo a credito diviso per ente pubblico debitore.
In tal modo l’impresa potrà continuare ad operare, e giustamente … visto che non ha potuto pagare i propri debiti previdenziali perché gli enti pubblici non gli hanno pagato i propri crediti commerciali.
G.A. Merola
giuseppe.merola.hetq@alice.it