1) IL NUOVO REGIME SOPPRIME, a decorrere dal 1-01-2012, QUELLO IN ESSERE PREVISTO DALL’ART. 1 COMMI 96/117 della L. 244/2007 (C.D. REGIME DEI MINIMI)
2) PREVEDE UNA IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 5% ANZICHE’ DEL 20%.
3) IL NUOVO REGIME DI FAVORE PUO’ ESSERE FRUIBILE PER 5 ANNI OD ANCHE PER UN PERIODO MAGGIORE MA NON OLTRE IL PERIODO DI IMPOSTA IN CUI IL CONTRIBUENTE ABBIA COMPIUTO IL 35° ANNO DI ETA’.
Trascorsi i 5 anni di permanenza nel nuovo regime si confluisce nel regime normale semplificato che prevede la liquidazione e il pagamento dell’ IVA e la normale tassazione sul reddito.
Il nuovo regime dei minimi sostituirà quindi dal 1° gennaio 2012 gli attuali regimi agevolati. (previsti dall’art. 13, L. 23.12.2000, n. 388 e dall’art. 1 commi da 96 a 117 della Legge 24-12-2007 n. 244)
La norma, come detto, fa espresso rinvio a specifici Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate ai fini dell’attuazione del nuovo regime.
Dal 2012 dunque il nuovo regime dei minimi sarà applicabile per il periodo d’imposta in cui si è iniziata l’attività e per i 4 successivi.
Potranno accedervi solo le persone fisiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
- iniziano una nuova attività d’impresa o di lavoro autonomo;
- hanno già iniziato una nuova attività d’impresa o lavoro autonomo non prima del 1-01-2008.
Si tratta nella sostanza di quei contribuenti che hanno iniziato la propria attività solo dopo l’introduzione del regime dei minimi previsto dalla L. 244/2007, per inciso coloro che hanno iniziato l’attività precedentemente al 1-01-2008 non potranno accedere in alcun caso al nuovo regime forfettario.
In sede di conversione del decreto 98 l’art. 12 della legge 111 ha aggiunto la possibilità di utilizzare tale regime anche per più di cinque anni purchè il contribuente non abbia superato il 35° anno di età.
Per l’accesso al nuovo Regime dei Minimi resta fermo in ogni caso la condizione che l’impresa non sia stata intrapresa prima del 1-01-2008 anche si hanno ad esempio 20 anni.
LE CONDIZIONI PER L’ACCESSO AL NUOVO REGIME DEI MINIMI:
- Nel trienno precedente il contribuente non deve aver esercitato attività d’impresa, artistica o professionale sotto qualsiasi forma anche associata o familiare.
- la nuova attività non deve costituire mera prosecuzione di un’altra attività precedentemente esercitata.
- nel caso in cui l’attività intrapresa sia proseguimento di un’impresa svolta da un altro soggetto, per poter accedere al regime di favore l’ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d’imposta precedente non deve superare la somma di euro 30.000.
TASSE: sul reddito conseguito si applicherà un’imposta sostitutiva per irpef, addizionali regionali e comunali nella misura del 5%.
SOGGETTI ESCLUSI:
- Coloro che pur avendo le caratteristiche previste dal precedente regime della L. 244/2007 avevano iniziato l’attività prima del 2008.
- Coloro che stanno esercitando un’impresa che costituisce mera prosecuzione di attività esercitata da altro soggetto;
- Coloro che maturano, successivamente all’ingresso nel regime di favore, l’età di 35 anni.
L’ingresso a questo nuovo regime è naturale, ossia non occorre esercitare alcuna opzione, la quale invece occorre per scegliere il regime semplificato ordinario.
Infine le agevolazioni per coloro che accedono a tale regime sono:
- esonero dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili, sia in riguardo all’ IVA che in riguardo alle imposte dirette;
- esonero dai versamenti periodici iva;
- esonero dall’Imposta Regionale sulle Attività produttive.
Tali contribuenti pur obbligati alla fatturazione e certificazione dei corrispettivi, determineranno l’IVA con le regole normali ma verseranno la stessa con cadenza annuale e non periodica.
Si ricorda che nel vecchio regime previsto dall’art. 1 commi dal 96 al 117 l’imposta sostitutiva del 20% includeva anche l’IVA, mentre nel nuovo regime con applicazione dell’Imposta sostitutiva del 5% essa è esclusa e va pagata normalmente anche se, come detto, con cadenza annuale e non periodica.
A differenza del Regime previsto dall’art. 1 della legge 244/2007 si applicheranno le regole di competenza o di cassa a seconda se trattasi rispettivamente di attività d’impresa o di lavoro autonomo e verranno utilizzati i normali criteri di deducibiltà delle spese previsti dal D.P.R. 917/86: verrà eliminato lo speciale criterio di cassa previsto fino ad oggi per i contribuenti minimi.
Coloro che utilizzano il nuovo regime saranno soggetti agli studi di settore, non essendo previsto al momento alcun esonero in tal senso.
Il nuovo regime semplificato non ha un termine, in quanto potrà essere adottaro fino a che non intervenga una casua di decadenza:
- La decadenza avverrà dall’anno successivo nel caso in cui vengano meno le condizioni previste dall’art. 1 l. 244 ai commi 96 e 99;
- La decadenza avverrà mediante l’esercizio dell’opzione per l’applicazione del regime semplicato ordinario.
L’opzione da esercitare nella prima dichiarazione Iva, da presentare successivamente alla scelta operata, con comportamento concludente, sarà vincolante per almeno un triennio; trascorso il triennio l’opzione si rinnnoverà con validità annuale.
Nel 2012, molti soggetti che dal 2008 hanno utilizzato il regime dei minimi dovranno confluire nel regime di tassazione ordinario.
Se tale ipotesi verrà confermata i provvedimenti attuativi dovranno regolamentare anche la transizione da un regime forfetario che prevede una imposta sostitutiva e criterio di cassa ad un regime con tassazione normale per scaglioni e progressiva e seguendo il principio di competenza per l’imputazione dei costi.
Attendiamo quindi i provvedimenti attuativi per illustrare con più precisione le peculiarità e convenienza del nuovo regime di favore introdotto dalla manovra correttiva relativa al D.L. 98/2011.
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