Con Provvedimento A.d.E. n. 39968 del 20 marzo 2015 è stato approvato il nuovo Modello TR per i rimborsi IVA INFRANNUALI.
Una delle principali novità del nuovo modello TR è l’inserimento di un ulteriore rigo dove indicare le operazioni soggette al meccanismo dello split payment.
Il nuovo rigo TA13 del modello TR, è stato appositamente creato per i soggetti fornitori della PA con operazioni effettuate con meccanismo della scissione dei pagamenti o split payment, ossia che effettuano prestazioni di servizi e cessioni di beni verso le Pubbliche Amministrazioni, per le quali l’IVA esposta in fattura non gli sarà pagata ma dovrà essere versata all’erario direttamente dall’ amministrazione fruitrice del servizio o acquirente del bene.
Detta IVA, che sarà credito per l’impresa, potrà essere utilizzata in compensazione orizzontale. La compensazione del credito IVA risultante dal Modello TR può essere effettuata non oltre la somma di 5.000,00 euro a partire dal giorno successivo alla presentazione del modello TR.
Dopo tale tetto, pari a 5.000,00 euro, la compensazione è effettuabile soltanto a partire dal 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello TR (modello di istanza rimborso/compensazione infrannuale IVA).
Compilazione del Modello TR.
Il rigo TD8 del modello TR casella 3 denominato «contribuenti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso» è riservata APPOSITAMENTE per le imprese che rientrano tra quelle individuate dai decreti del MEF di cui all’art. 38 bis penultimo comma, per le quali è prevista l’erogazione dei rimborsi in via prioritaria.
Per i soggetti che effettuano operazioni soggette a split payment OCCORRE INDICARE IL CODICE 6.
Ossia coloro, purtroppo, che effettuano operazioni soggette alla scissione dell’IVA O split payment, devono indicare NELLA CASELLA 3 del rigo TD8 l’importo dell’IVA applicata alle operazioni effettuate nel periodo in cui è SORTA l’eccedenza di IVA detraibile.