Pubblicata ieri 13 giugno 2017 la circolare n. 12/E in merito all”attuazione di una nuova forma di collaborazione volontaria.
La NORMA E IL MECCANISMO sono MOLTO DIVERSI (per ambito applicativo e procedimento) rispetto alla cosiddetta voluntary disclosure originaria e bis.
• Alla procedura si accede con la presentazione di apposita “istanza di
regolarizzazione” da trasmettere entro il 31 luglio 2018;
• il pagamento delle somme dovute per la regolarizzazione avviene con il
versamento in un’unica soluzione entro il 30 settembre 2018, senza
avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o con il versamento ripartito in tre rate
mensili consecutive di pari importo; in tal caso il pagamento della prima
rata va effettuato entro il 30 settembre 2018;
• la regolarizzazione si perfeziona con il versamento integrale dell’importo
dovuto alla data di pagamento in una unica soluzione o, in caso di
rateizzazione, con il pagamento dell’ultima rata;
• limitatamente alle somme ed alle attività oggetto di regolarizzazione,
anche in deroga alla disposizione di cui all’articolo 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), i termini di decadenza
per la notifica dell’avviso di accertamento e dell’atto di contestazione
delle sanzioni, pendenti al 1° gennaio 2018, sono fissati al 30 giugno
2020.
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