La Commissione Tributaria Regionale di Roma nella sentenza n. 6126/15/16 ha affermato che è nulla la cartella notificata dopo due anni che l’avviso di accertamento è divenuto definitivo.
È nulla il ruolo e la conseguente cartella di pagamento notificata dopo due anni dalla data in cui l’avviso di accertamento fiscale è divenuto definitivo per mancata impugnazione. Il contenzioso nel caso di valore inferiore a 20.000 euro, è soggetto obbligatoriamente alla procedura di reclamo-mediazione anche prima dell’estensione dell’istituto del reclamo agli enti di riscossione da parte del D.Lgs. n. 156/15.
“Omissis …. Ne deriva anche, come è pacifico, la tempestività del deposito del ricorso presso la commissione tributaria. L’appello è fondato anche nel merito perché, essendo la cartella, e cioè l’iscrizione a ruolo, basata su avviso di accertamento notificato il 24/12/2008 (evidentemente in relazione alla definitività dello stesso, la riscossione riguardando l’intero), è applicabile per la notifica della cartella il termine del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è diventato definitivo (testo vigente dell’art. 25, comma 1, lett. c, del dpr n. 602/1973, introdotto dalla legge n. 156/2005). Poiché l’accertamento è diventato definitivo nel febbraio del 2009 (60 gg. dopo la sua notificazione), la cartella avrebbe dovuto essere notificata entro il 31/12/2011, mentre è stata notificata il 27/12/2012. L’appello deve quindi essere accolto […]”.
Facendo un esempio pratico, nel momento in cui é stato ricevuto un avviso di accertamento per maggiori imponibili relativi all’anno 2012 notificato il 2 gennaio 2017, e il contribuente non propone ricorso entro 2 marzo 2017 l’accertamento diviene definitivo (non più impugnabile). La successiva notifica della cartella di pagamemto qualora notificata dopo il 31 dicembre 2019 (entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla data di definitività dell’accertamento) é nulla e quindi il contribuente che stavolta impugna l’atto vedrà annullato ogni addebito a suo carico.
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