La Riforma del Lavoro (Legge n° 92/2012 modif. dal D.L. n° 83/2012 poi convertita nella Legge n° 134/2012) entrata in vigore il 18 luglio 2012, ha modificato varie leggi e/o decreti precedenti:
- la Legge n° 300/70 riguardante lo Statuto dei lavoratori;
- la Legge n° 68/99 riguardaente le categorie protette;
- la Legge n° 223/91 sulla cassa integrazione;
- il D.Lgs. n° 276/03 sul lavoro a progetto;
- la Legge n° 183/10.
Ecco in dettaglio le novitá della Riforma del Lavoro:
1. LICENZIAMENTI. Artt. 7 e 18 dello Statuto dei Lavoratori – Modifica della Legge n° 604/96.
Aziende con piu’ di 15 dipendenti.
1.1 Licenziamenti individuali. Per giusta causa (motivo oggettivo) e giustificato motivo (problema soggettivo disciplinare).
Procedura da seguire:
a) Tentativo di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro.
Qualora l’esito di tale proposta di risoluzione bonaria sia negativo si potra’ adire, mediante ricorso, il Giudice del Lavoro;
(b) La sentenza puo’ essere impugnata per opposizione presso il Tribunale;
(c) Contro la Sentenza del Tribunale e’ proponibile appello in secondo grado;
(d) In ultima istanza si ricorrera’ alla Corte di Cassazione.
I tempi per l’impugnazione del licenziamento passano a 180 giorni a far data dal 2013.
1.2 Lincenziamento illegittimo.
Nel caso di licenziamento illegittimo per mancanza di giustificato motivo oggettivo (economico o congiunturale), il Giudice valutera’:
→ sul reintegro con la giusta indennita’ risarcitoria (da un minimo di 6 a un massimo di 12 mensilita’)
1.2.1 Tentativo conciliatorio.
Qualora l’impresa abbia meno di 15 dipendenti, il lavoratore licenziato in base all’art. 7 dello Statuto (ossia tramite provvedimento disciplinare), potra’ scegliere di richiedere il tentativo conciliatorio prima di adire il Giudice del Lavoro.
1.2.2 Altre regole che sono valevoli per qualsiasi licenziamento ritenuto illegittimo:
(a) Valutazione da parte del Giudice del comportamento del lavoratore teso alla ricerca di una nuova occupazione e/o il comportamento delle parti nella procedura conciliativa;
b) Possibilita’ di revocare il licenziamento entro 15 giorni dalla comunicazione della impugnazione proposta dal lavoratore ,senza sanzioni o indennita’ a carico del datore di lavoro. Il rapporto lavorativo riparte dal momento del rientro del lavoratore in azienda ma questi potra’ richiedere il versamento della retribuzione maturata nel periodo precedente la revoca ossia dalla data di licenziamento.
1.3 Licenziamenti illegittimi per cause DISCRIMINATORIE.
Il licenziamento è nullo a causa di un evento discriminatorio adottato in presenza di una causa di divieto intimata in forma orale:
→ il Giudice valutera’ sul reintegro e l’indennita’ non inferiore a 5 mensilita’, ed il lavoratore potra’ optare per il “non reintegro” al fine di ottenere 15 mensilita a titolo di risarcimento.
1.4 Licenziamenti COLLETTIVI.
La Procedura da seguire e’ la seguente (previa comunicazione alle Organizzazioni Sindacali):
a) Inviare, entro 7 giorni dalla comunicazione di recesso ai lavoratori, la lista dei lavoratori in Mobilita’.
b) Possibilita’ di sanatoria per la mancata comunicazione ai Sindacati dell’inizio della Procedura.
INOLTRE e’ previsto nel caso di recesso intimato:
- che il Giudice, senza l’osservanza della forma scritta, valuti sul reintegro con sanzione risarcitoria pari ad un minimo di 5 mensilita’.
- che senza osservanza della Procedura Sindacale, il Giudice valuti sull’ indennita’ risarcitoria liquidabile in 12 o 24 mensilita’ (art.4 co. 12 Legge 223/91);
- che senza il rispetto dei criteri di scelta dei lavoratori da collocare in Mobilità, il Giudice valuti sul reintegro del lavoratore e corresponsione di una indennita’ pari ad un massimo di 12 mensilita’.
c) L’impugnazione da parte del lavoratore puo’ essere effettuata con qualsiasi atto scritto (sia giudiziale che stragiudiziale) idoneo a manifestarne la volonta’.
2. AMMORTIZZATORI SOCIALI.
2.1 Il nuovo ammortizzatore sociale A.S.P.I. (Assicurazione sociale per l’impiego).
Sarà istituito presso l’INPS, con decorrenza 1° gennaio 2013, quale fondo per la gestione temporanea delle problematiche del lavoro. Questo fondo eroghera’ una integrazione salariale, che a partire dal 2016 sara’ di 12 mesi per LAVORATORE al di sotto dei 55 anni, e 18 mesi per quelli al di sopra.
Ne usufruiranno tutti i dipendenti con contratti a tempo determinato, sia di aziende private (escluse quelle agricole) sia di Pubbliche Amministrazioni.
In pratica “per gli ammortizzatori sociali” si realizzera’ un livellamento delle differenze tra disoccupazione e mobilita’ ed un leggero innalzamento degli importi.
2.2 La mini-Aspi.
Sara’ fruibile da coloro che avranno circa 13 settimane di lavoro nell’anno e sarà corrisposta per massimo la meta’ delle settimane lavorate.
3. CONTRATTI DI PRECARIATO.
3.1. LAVORO A TEMPO DETERMINATO.
La durata massima del contratto non potra’ superare i 36 mesi (in essa rientrano anche i periodi di attivita’ di lavoro somministrato).
La prima assunzione a tempo determinato, di durata massima pari a 12 mesi, non necessita della causale.
3.2 LAVORO INTERMITTENTE a chiamata.
Con la riforma del lavoro il contratto a chiamata puo’ essere concluso solo con soggetti al di sotto dei 24 anni (la cui prestazione termina al 25esimo anno di eta’) o di eta’ superiore ai 55 anni.
Esiste l’obbligo, in capo al Datore di Lavoro, di comunicare – alle Direzioni Territoriali – che si e’ ricorso a questa tipologia di contratto.
3.3 ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE.
La Legge di Riforma del Lavoro ha aggiunto un comma all’art. 2549 del Codice Civile:
→ con esso vige il divieto di superare il numero di 3 associati salvo che siano familiari in rapporto coniugale o di parentela, nel qual caso, gli associati possono essere superiori a 3 unità.
Si ha presunzione di illegalita’ qualora l’associato non abbia effettivamente partecipato agli utili o non ci sia la consegna del rendiconto annuale (art. 2552 c.c.)
3.4. LAVORO ACCESSORIO.
La riforma del lavoro ha dato un giro di vitre al lavoro presunto occasionale.
Infatti rispetto a prima è considerato lavoro occasionale quello per cui il lavoratore nel corso dell’anno non ha percepito complessivamente piu’ di 5000 euro, o più di 2000 euro per ogni committente se superiore ad uno (il pagamento dovrà avvenire a mezzo dei buoni lavoro orari, numerati e datati).
3.5 COLLABORATORI A PROGETTO Co.Co.Pro..
E’ un tipo di contratto prevalentemente personale, senza vincolo di subordinazione, in cui il progetto viene determinato dal committente e gestito autonomamente dal collaboratore che prevede (AL TERMINE) il conseguimento di un risultato finale.
Con la rifoma del lavoro il compenso dovra’ proporzionarsi alla qualita’ e quantita’ del lavoro eseguito, comunque non inferiore a quanto stabilito dal CCNL (con la comparabilita’ della figura professionale utilizzata).
Inoltre, occorrerà prevedere in contratto, la possibilita’ di recesso da parte del committente qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneita’ professionale del collaboratore alla realizzazione del progetto.
3.6 PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO.Utilizzo di Partita IVA.
Con la nuova legge di riforma del lavoro scatta la presunzione che venga occultato un contratto di lavoro subordinato con l’utilizzo della partita IVA del lavoratore opera (con onere della prova contraria a carico del committente) qualora:
- La collaborazione superi gli 8 mesi/anno solari;
- Costituisca piu’ dell’ 80% dei corrispettivi percepiti;
- Il collaboratore in azienda abbia una postazione fissa.
Questa ultima circostanza è irrilevante quando lo stesso:
- Sia un professionista iscritto ad un Ordine Professionale;
- Abbia competenze tecniche elevate;
- Percepisca un compenso annuo superiore ai 18.000 euro.
Nel caso gli Organi competenti riescano a dimostrare fatti inerenti la presunzione di occultamento di lavoro subordinato il datore di lavoro dovra’ versare i 2/3 dei contributi dovuti, mentre sarà a carico del collaboratore il restante terzo (con possibilita’ di rivalsa).
3.7 LAVORO STAGIONALE.
L’intervallo tra un contratto di lavoro stagionale e l’altro non potrà essere superiore ai 20 giorni, per i contratti fino a 6 mesi, e di 30 giorni per periodi superiori.
4. ALTRI CONTRATTI DI LAVORO.
4.1 IL CONTRATTO DI INSERIMENTO.
Questo tipo di contratto verrà abolito a far data dall’ 1/1/2013 (che sono stipulabili quindi fino al 31 dicembre 2012).
5. APPRENDISTATO.
L’onere di conferma degli apprendisti, viene elevato, per le aziende con meno di 10 lavoratori, dal 30 al 50%, ma solo a decorrere dal 36esimo mese dall’entrata in vigore della Legge, ossia dopo 36 mesi dal 18 luglio 2012.
Divieto di utilizzare la categoria degli apprendisti nei contratti di somministrazione a termine.
Il periodo minimo di apprendistato deve essere di 6 mesi.
Con la Riforma del LAVORO appena varata il rapporto “tra assunti apprendisti e lavoratori qualificati” passerà da 1 a 1 (un apprendista – un lavoratore qualificato) a 3 a 2 (3 apprendisti – 2 lavoratori qualificati).
5.1 TIROCINI FORMATIVI.
Il Governo e le Regioni, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della Legge di Riforma (18 luglio 2012) ossia dal 18 gennaio 2013, concorderanno le linee guida per i tirocini in modo da favorire maggiore efficacia alle nuove norme ed evitarne l’uso scorretto.
Articolo a cura di Segatori Stefano
FONTI: (Governo e Ministero)-(Quotidiani)-(Pubblicazioni varie)-(Commenti).
Abbiamo dimenticato il nostro commento sulla Riforma del Lavoro appena varata:Riteniamo che essa sia valida, più snella rispetto alle norme previgenti, ma in ogni caso la sua proficua applicazione ai fini della lotta alla disoccupazinoe non potrà che passare attraverso la creazione della materia prima occorrente CHE SONO GLI INVESTIMENTI SIA PUBBLICI CHE PRIVATI, altrimenti se non c'è su cosa lavorare, di cosa stiamo parlando ?