Le bozze dell’ UNICO SC 2011 pubblicate sul sito dell’A.d.E., mostrano una struttura del modello simile a quella dello scorso anno non essendoci state novità importanti e di rilievo.
L’Agenzia delle Entrate, nel suo comunicato stampa, riferisce di un modello più snello rispetto a quello del precedente anno in quanto è stata abolita la sezione I del quadro RS, quella che conteneva le poste di bilancio delle società che adottano lo schema di rendiconto economico-patrimoniale previsto dalla quarta direttiva CEE.
E’ bene in ogni caso attendere la versione definitiva della dichiarazione per capire se c’è stato il reale alleggerimento, come, anticipato dei modelli dichiarativi.
Le bozze già pubblicate contengono il nuovo prospetto denominato “Componenti da transazioni ex art. 110, comma 7, del TUIR”, che deve essere compilato da tutte le società soggette alla disciplina dei trasferimenti infragruppo o transfer pricing.
Le società che vogliono informare l’Amministrazione finanziaria di aver predisposto la documentazione relativa al 2010 riguardante appunto i trasferimenti intervenuti tra società appartenenti allo stesso gruppo dovranno barrare la seconda casella del rigo 109 del quadro RS. Questo vale anche per Unico società di persone.
Le società che vogliono informare l’Amministrazione finanziaria di aver predisposto la documentazione relativa al 2010 riguardante appunto i trasferimenti intervenuti tra società appartenenti allo stesso gruppo dovranno barrare la seconda casella del rigo 109 del quadro RS. Questo vale anche per Unico società di persone.
Sempre nel Quadro RS rigo 107 occorrerà indicare gli investimenti effettuati ed effettivamente agevolabili ai fini D.L. 40/2010 c.d. Tremonti-Quater del settore tessile. Ovviamente gli investimenti agevolabili devono essere anche indicati nel rigo RF 50, quale variazione in diminuzione, per poter calcolare l’imposta su un minor imponibile e fruire in tal modo dell’agevolazione.
In ultimo viene eliminato l’obbligo di indicazione dei fondi d’investimento immobiliari chiusi.
Fonte: Agenzia delle Entrate.
Fonte: Agenzia delle Entrate.