Novità in materia di Bilancio: Patrimonio Netto Micro-Imprese

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In tema di novità in materia di bilancio predisposto dal CNDCEC (Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili) e da Confindustria è stato pubblicato sul sito istituzionale un secondo contributo interessante sul Patrimonio Netto.

Raffaele Marcello, consigliere nazionale dei Commercialisti e Francesca Mariotti, Direttore dell’Area Politiche Fiscali di Confindustria hanno affermato con soddisfazione la possibilità per i due Enti  di “creare elaborati di utilità per gli operatori, fornendo spunti di riflessione e soluzioni operative  per l’applicazione delle norme sul bilancio, in conformità ai principi contabili nazionali elaborati  dall’Organismo Italiano della Contabilità, indicando percorsi di prassi su tematiche di non facile  interpretazione”.

Patrimonio Netto: Inquadramento normativo

Le modifiche intervenute introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015 alle disposizioni del codice civile concernenti la predisposizione del bilancio, hanno impattato sulla classificazione e sul contenuto delle voci di patrimonio netto e sulla loro movimentazione in occasione di operazioni tra società e soci.

Con l’obiettivo di fornire un ausilio agli operatori, Confindustria e CNDCEC hanno deciso di predisporre documenti di prassi operativa, partendo dai principali elementi di novità sollevati dalle nuove norme.

Per tale motivo il contributo reso fruibile è dedicato all’analisi della contabilizzazione delle poste del patrimonio netto, tenendo in debita considerazione della:

  • rilevazione dell’acquisizione delle azioni proprie in portafoglio, così come interpretata e integrata dall’OIC 28 ”Patrimonio netto”,
  • rilevazione dei cambiamenti di principi contabili e correzioni di errori (OIC 29 “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”),
  • contabilizzazione delle operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi, come interpretata e integrata dall’OIC 32 “Strumenti finanziari derivati”
  • rilevazione delle operazioni di rinuncia al credito da parte del socio,
  • contabilizzazione dei finanziamenti soci infruttiferi o a tassi non di mercato.

Patrimonio Netto: Classificazione ed esposizione in bilancio

Ecco il contenuto della classe del patrimonio netto da osservare per i Bilanci redatti dal 1° gennaio 2016 ai sensi dell’art. 2424, c.c.:

  1. Patrimonio netto:

I – Capitale.

II – Riserva da soprapprezzo delle azioni.

III – Riserve di rivalutazione.

IV- Riserva legale.

V – Riserve statutarie.

VI – Altre riserve, distintamente indicate.

VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

VIII – Utili (perdite) portati a nuovo.

IX – Utile (perdita) dell’esercizio

X- Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.

Il principio contabile OIC 28 prevede la possibilità di aggiungere nella classe del patrimonio netto anche la voce “perdita ripianata nell’esercizio”, qualora si sia provveduto ad effettuare versamenti a copertura del risultato negativo durante il relativo periodo.

Patrimonio Netto: disciplina Micro-imprese (art. 2435 ter c.c)

Le società appartenenti alla nuova categoria delle c.d. “micro-imprese” ex art. 2435-ter c.c., non includono nel loro bilancio la sottoclasse “A.VII Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”, in quanto l’art. 2435-ter, comma 3, c.c. prevede che a tali soggetti non si rendano applicabili le disposizioni previste dall’art. 2426, comma 1, n.11-bis relative alla contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati.

Dunque, per tale categoria di imprese le quote ideali del patrimonio netto possono essere suddivise in: Capitale; Riserve; Utili e perdite.

Sotto il profilo fiscale, si segnala che le micro-imprese restano comunque escluse dall’ambito applicativo del principio di “derivazione rafforzata” di cui all’art. 83, comma 1, del TUIR, come modificato dall’art. 13-bis del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, circostanza che genera un’asimmetria di trattamento rispetto alle imprese di maggiori dimensioni.

Sarebbe opportuno un intervento normativo volto a consentire alle micro-imprese che intendano redigere il bilancio abbreviato o ordinario, di applicare il principio di derivazione rafforzata al fine di evitare la necessità di dover gestire un complesso ed oneroso “doppione” tra normativa civilistica e fiscale.

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