La notifica degli atti tributari, è valida per irreperibilità relativa “SOLO” quando il messo notificatore indichi non solo la mancata rituale notifica nelle mani del destinatario in quanto assente, nel luogo ove risiede formalmente, ma anche dove si sia recato per eseguire la notificazione ed attesti di aver verificato l’irreperibilità del destinatario. È questa l’interessante pronuncia della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 11777 15 maggio 2018).
La vicenda, ha raggiunto la Corte di Cassazione, che ha ribadito come la notifica di avvisi e di atti impositivi prevista dall’art. 60 del D.p.r. 600/1973 può dirsi effettuata effettuata, in caso di irreperibilità del destinatario, nelle modalità previste dall’articolo 140 c.p.c., ovvero tramite deposito dell’atto presso la casa comunale seguito da affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione, ma solo dopo aver espletato le dovute ricerche presso l’indirizzo del domicilio fiscale del contribuente desumibile dall’anagrafe del comune in cui comunque risulta residente.
Nulla quindi la notifica – ha sancito la Cassazione – nel caso prospettato.