Eredi: notifica cartella valida al domicilio del "defunto".

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Gli atti notificati agli eredi del de cuis, presso l’ex abitazione di quest’ultimo, sono legittimi, quando gli aventi diritto non hanno comunicato un indirizzo diverso da quello del defunto.

Gli atti intestati al defunto, di cui sono responsabili gli eredi, sono validamente notificati all’indirizzo del congiunto, quando gli eredi non abbiamo informato l’Ufficio del proprio domicilio fiscale e le generalità e il legame di parentela legittimo.

Questo è quanto ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 17430 del 2013 che nel rigettare la contestazione opposta da un erede, ha escluso che la comunicazione obbligatoria, a cui questi era obbligato, possa essere sostituita da altra indiretta documentazione.

La fattispecie
Un contribuente ricorreva contro una  cartella esattoriale che, ai sensi dell’articolo 36-bis del Dpr 600/1973, riliquidava la dichiarazione dei redditi relativa all’ anno 1999 del coniuge deceduto, invocando la nullità della notifica della cartella esattoriale,  in quanto recante il nome del defunto malgrado l’ufficio fosse a conoscenza sia del decesso che delle generalità degli eredi.

La pronuncia della Corte suprema

Il Collegio di piazza Cavour ha rigettato il ricorso del coniuge ricorrente in quanto infondato.

La Corte di Cassazione ha richiamato la disposizione dell’articolo 65 co. 2 del DPR n. 600/1973, il quale dispone che gli eredi del contribuente “devono comunicare all’ Ufficio  le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale”.

In base alla suddetta disposizione la comunicazione obbligatoria “potrà essere presentata al protocollo dell’ufficio o inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento”.

Ne scaturisce, secondo quanto letto nella sentenza, che “deve escludersi che la stessa comunicazione possa essere sostituita da altre fonti di conoscenza indirette”.

Sul punto, ricorda la pronuncia, si è infatti ritenuto che, in caso di decesso del contribuente, “la notificazione della cartella esattoriale a lui intestata è legittimamente effettuata presso l’ultimo domicilio del defunto ed è efficace nei confronti degli eredi quando questi ultimi non abbiano tempestivamente provveduto alla comunicazione prescritta dall’articolo 65 citato.

Non assumono alcun rilievo le indicazioni contenute nella dichiarazione dei redditi, le quali non possono validamente sostituire la predetta comunicazione…”.

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