La Cassazione ha stabilito che la notificazione dell’atto tributario è valida anche se lo stesso è stato notificato a persona che l’ha ricevuto apponendo una firma illeggibile, nei casi di irreperibilità relativa del contribuente.
Così ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23324/2013, con cui ha affermato che la ritualità della notificazione effettuata con il rito degli “irreperibili” dovrà essere valutata in riguardo allo svolgimento delle indagini svolte nel momento della notifica dell’atto. A nulla rilevando successivamente il fatto che il reale destinatario dell’atto si è opposto alla notifica, dimostrando che non era reperibile al domicilio fiscale indicato, ma all’interno dello stesso Comune avendo solo cambiato abitazione.
La firma illeggibile NON inficia la validità della notifica dell’avviso di accertamento, quando oltretutto l’attività di indagine del fisco, non attiene alla persecuzione del contribuente durante i suoi trasferimenti di domicilio.
Quindi nel caso in cui esiste illeggibilità della firma apposta sulla relata di notifica di un atto tributario, spetterà al destinatario, dimostrare il superamento della presunzione riguardante la qualifica del sottoscrittore della notifica, qualificatosi nell’ atto come pubblico ufficiale, che aveva il potere di apporre la firma – e provare la non autenticità della sottoscrizione o l’insussistenza della qualità di pubblico ufficiale.