La Corte di Cassazione il 10 giugno 2013, con la pronuncia n. 14575, ha chiarito alcuni aspetti in merito alla notifica postale dell’avviso di accertamento. In particolare l’ordinanza della Cassazione ha affermato che l’agente postale può dare notizia di aver effettuato il deposito del piego non recapitato mediante esposizione dell’avviso di ricevimento della raccomandata:
- sulla porta di ingresso dell’ufficio postale;
- oppure inserirlo nella cassetta postale dell’abitazione del contribuente, del suo ufficio o della sua azienda.
Sono formalità di notifica alternative dell’agente postale.
La notifica del deposito della raccomandata è rituale quando l’avviso di ricevimento viene immesso nella cassetta della corrispondenza.