Notifica accertamento ed irreperibilità del destinatario.

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La Corte di Cassazione con la sentenza n° 16696 del 3 luglio 2013, ha evidenziato la differenza tra la notifica dell’accertamento per “irreperibilità assoluta” del destinatario e quella per “irreperibilità relativa”.

Sono applicabili, ai fini della notifica” dell’accertamento tributario”, le stesse norme previste dal rito civile per la notifica degli atti processuali ed amministrativi.

Se all’interno del Comune,  nel quale bisogna eseguire la notifica, non esiste dimora, studio o impresa del destinatario l’avviso di deposito (come disposto dall’articolo 140 del C.P.C.) deve essere effettuato mediante affissione all’albo pretorio del medesimo Comune. Dall’ottavo giorno dall’affissione la notifica si considera avvenuta e da tale giorno decorrono i termini previsti dall’avviso di accertamento (normalmente 60 giorni) per l’impugnazione.

Per irreperibilità assoluta ai fini della notifica dell’accertamento si intende che nel Comune indicato nell’atto non esiste luogo conosciuto dove sia domiciliato il destinatario, ed in questo caso la notifica avviene mediante solo affissione all’albo pretorio ai sensi delle norme tributarie (art. 60 lett. e del DPR 600/73).

Per irreperibilità relativa, ai fini della notifica, si intende che nel Comune invece esiste un nuovo domicilio del destinatario e qualora assente occorre, inviare ─ al nuovo indirizzo ─ tramite raccomandata A/R, la comunicazione di avvenuta affissione dell’accertamento presso l’albo comunale, ai sensi del succitato art. 140 del Codice di Procedura Civile e quindi secondo rito civile.

La Cassazione nella pronuncia in commento, richiamando la Sentenza della Consulta n. 3/2010 la quale definisce costituzionalmente illegittimo, per violazione del diritto di difesa, l’applicazione dell’articolo 140 del CPC, in tema di notifica col rito della irreperibilità assoluta tramite affissione all’albo comunale e nella parte in cui prevede che la notifica è perfezionata con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.

La specifica disposizione contenuta nella lettera e) dell’articolo 60 del  DPR 600/73 (che considera per avvenuta la notifica dell’accertamento decorsi otto giorni dall’affissione allo stesso albo pretorio)  NON dovrebbe essere INCISA dalla pronuncia della Corte Costituzionale, in quanto risulta evidente l’esigenza per il destinatario della conoscibilità dell’accertamento notificato “nel rispetto del generale principio di salvaguardare l’effettivo contraddittorio e diritto di difesa e, quindi, rilevante agli effetti della validità della notifica”.

Proprio tale necessità si pone alla base della sentenza IN EPIGRAFE, pronunciata dalla Cassazione:

– il messo notificatore è tenuto, prima di procedere alla notifica, ad effettuare, nel comune di domicilio fiscale del contribuente, le ricerche dirette a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili modalità di notificazione, dalla ricerca del nuovo domicilio nell’ambito dello stesso comune dove era tenuto il precedente domicilio.

L’effetto di tale differente fattispecie di situazione del destinatario, costituisce l’attestazione del messo notificatore delle ricerche atte a verificare che il mancato rinvenimento della notifica dell’accertamento da parte del destinatario sia dipeso da “irreperibilità relativa”, se il trasferimento si sia verificato nell’ambito dello stesso comune, oppure da irreperibilità assoluta, rinvenibile quando nel comune (già domicilio fiscale del contribuente)  il destinatario non risulti avere né abitazione né studio, nè sede di impresa.

Pertanto, i giudici di legittimità hanno statuito:

che nei casi di irreperibilità relativa, nelle fattispecie previste dall’art. 140 del C.P.C., in cui il domicilio è CONOSCIUTO, ma il soggetto è momentaneamente irreperibile sarà applicabile in merito alla notificazione dell’atto tributario, il disposto dell’ultimo comma dello stesso articolo 26 del Dpr 602/1973, il quale – rinviando all’articolo 60 del decreto 600/1973 – rende applicabile l’articolo 140 cpc, ossia mediante invio di raccomandata A/R.

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