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Niente sanzioni INPS quando il contribuente denunci l’omessa comunicazione del dm10.

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#pinomerola
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n° 4918 del 27 marzo 2012,  ha chiarito che se un contribuente  denunci autonomamente la propria situazione debitoria all’INPS (nel caso specifico l’omissione del DM10) , non sarà assoggettato al pagamento delle sanzioni.

Nella Sentenza pubblicata il 27-03-2012, i giudici togati hanno affermato “che per il contribuente con una situazione debitoria pregressa nei confronti dell’INPS, che comunichi (prima di contestazioni) allo stesso ENTE il mancato inoltro del DM/10 ed il mancato pagamento dei relativi contributi, non saranno applicabili le sanzioni previste”.

La fattispecie riguardava un datore di lavoro che non aveva presentatato il DM/10 di denuncia dei lavoratori però successivamente aveva comunicato all’Ente Previdenziale “la sua omissione e presentato il suddetto MODELLO”.

La tardiva presentazione del modello DM10 rileva una evasione contributiva e non solo una omissione contributiva, tale per cui da essere sottoposta ad una sanzione fissa.

Se come detto il contribuente (precedentemente alla contestazione da parte dell’INPS o di altri enti creditori ed in ogni caso entro sei mesi dall’omissione contributiva) si AUTODENUNCIA per le sue omissioni (OSSIA presenta il DM10 anche se in ritardo)  non sarà soggetto (secondo la Sentenza) all’applicazione della sanzione prevista, sempreché nei 30 giorni successivi effettui i pagamenti contributivi. 

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