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La Corte di Cassazione ha stabilito che l’Agenzia delle Entrate non può disporre il fermo amministrativo “sull’IVA a Credito” di una impresa fallita.
La sentenza n° 29565 della Suprema Corte, emessa il 29-12-2011, ha respinto il Ricorso esperito dall’Agenzia delle Entrate che chiedeva di attivare il “fermo amministrativo” sul <Credito IVA> che un’impresa fallita vantava nei confronti del Fisco.
Tale eventuale disposizione cautelare, secondo i giudici, risulterebbe incompatibile con il divieto previsto dall’art.51 della legge fallimentare. Sarebbe ingiusto non permettere al soggetto fallito di poter saldare altri debiti erariali, neanche ancora accertati, mediante compensazione, con il suddetto <credito> vantato nei confronti dell’Amministrazione.
L’art 51 della L.F. infatti, fa divieto a qualsiasi creditore del fallito, di bloccare tramite ogni procedura, una parte del patrimonio del fallito a discapito dell’intera massa dei creditori concorsuali.
Inoltre si negherebbe all’impresa fallita l’eventuale possibilità di compensare con il Fisco, debiti non ancora accertati o scaduti ai fini della diminuzione dell’intera massa debitoria già esistente.