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Mutui prima casa: riparte il fondo di solidarietà per la sospensione delle rate

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Riattivato il fondo di solidarietà per i mutui prima casa al fine della sospensione delle rate per le famiglie in difficoltà nei pagamenti.

Pubbblicato nella GU n. 86 del 12.4.2013 il regolamento ministeriale di attuazione delle modifiche introdotte dalla Riforma Fornero che disciplina l’utilizzo del Fondo di solidarietà per i mutui prima casa.

Il provvedimento prevede la riattivazione del Fondo di solidarietà che permette la sospensione delle rate, in alcune condizioni, a favore delle famiglie in difficoltà con i pagamenti, per i mutui contratti per l’acquisto della prima casa. Le domande potranno essere inoltrare a partire dal prossimo 27 aprile 2013.

Si tratta del decreto MEF n. 37-2013  così denominato “modifiche al decreto 21 giugno 2010 n. 132 concernente norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, ai sensi dell’art. 2, comma 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244”.

Potranno chiedere l’agevolazione coloro che avevano un reddito di lavoro subordinato inferiore ai 30.000 annui e con un mutuo non superiore a 250 mila euro.

I requisiti per l’ammissione al fondo per la sospensione delle rate del mutuo contratto per l’acquisto della prima casa sono alternativamente i seguenti:

– perdita del lavoro per licenziamento successivo alla stipula del mutuo per l’acquisto della prima casa, tranne se trattasi di risoluzione consensuale, per raggiunti limiti anagrafici, licenziamento per giusta causa, o dimissioni del lavoratore.

– cessazione del contratto di rappresentanza commerciale, agenzia o altri rapporti parasubordinati di collaborazione;

– decesso o grave handicap, invalidità civile almeno all’80%.

Per ottenere la sospensione dei pagamenti delle rate del mutuo occorre che il debitore abbia ritardi nei pagamenti delle rate del finanziamento oltre i 90 giorni consecutivi all’atto della domanda dello stesso debitore di accesso al Fondo, o siano iniziate procedure esecutive per l’escussione dello stesso credito derivante dal mutuo.

Il regolamento decorre dal 27 aprile 2013.  Gli Istituti di Credito saranno in possesso della modulistica per chi volesse inoltrare le domande.

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