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PROCESSO TRIBUTARIO: MODIFICHE AL DLGS 546/92 CON L’INTRODUZIONE DEL D.L. 138/2011.
Notevoli innovazioni sono state apportate dal D.L. 138 (manovra bis) – convertito in legge in data di ieri – alle norme sul Processo Tributario (contenute nel D.Lgs. n. 546/92):
1) Nel Ricorso introduttivo del giudizio, oltre agli altri elementi obbligatori per legge già vigenti, dovrà essere indicato anche l’indirizzo di posta elettronica certifica (PEC) del RICORRENTE O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE.
2) Come nel Processo Civile anche nel Processo Tributario dovrà essere depositata, presso la Segreteria della Commissione adita, la nota di iscrizione a ruolo.
E’ stato modificato quindi l’articolo 18 del D.Lgs. 546/92 , ai co. 2 e 4, , che regolano il contenzioso.
Tale modifica, precisamente effettuata al comma 2, si riferisce agli elementi che dovranno essere indicati obbligatoriamente nel RICORSO, ossia:
1) La Commissione Tributaria adita;
2) Il Ricorrente ed il suo Difensore, con le indicazioni anagrafiche circa la residenza o la sede legale (in caso di società), ovvero il domicilio eventualmente eletto nel territorio italiano in caso di soggetto estero;
3) Il codice fiscale della parte Ricorrente; (l’omissione non causa inammissibilità)
4) L’atto impositivo impugnato e l’oggetto della richiesta contenuta nel Ricorso;
5) L’Ufficio periferico dell’Agenzia delle Entrate o del Concessionario contro cui il Ricorso è esperito;
6) I motivi del Ricorso, ossia gli elementi che supportano la richiesta di annullamento totale o parziale dell’atto impositivo;
7) L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) introdotta dal comma 35-quater del DL. 138/2011 (l’omissione non causa inammissibilità)
In base al comma 4 del D.Lgs. 546, “il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle precedenti indicazioni”.
Uniche eccezioni all’inammissibilità sono la mancanza del Codice fiscale e da oggi anche l’indirizzo PEC. Quindi mancando nel Ricorso l’indicazione del Codice Fiscale o dell’indirizzo di Posta elettronica certificata, se pur obbligatori, ciò non comporta l’inammissibilità del Ricorso stesso.
Deposito della nota di iscrizione a ruolo
Per quanto riguarda invece l’iter procedurale del contenzioso tributario le modifiche al D.Lgs. 546/92 “sono di particolare rilevanza”, in quanto il suddetto comma 2 è stato aggiornato con la disposizione che prevede obbligatoriamente “all’atto della costituzione in giudizio”, che la parte ricorrente debba depositare la nota di iscrizione al ruolo, che dovrà contenere l’indicazione delle parti del processo:
- Attore e convenuto,
- difensore costituito,
- l’atto impositivo impugnato,
- la materia del contendere,
- il valore della controversia,
- la data di notificazione del ricorso.
Quindi con questa legge il Processo Tributario è stato parificato al Processo Civile in quanto per quest’ultimo già era vigente l’obbligo della nota di iscrizione a ruolo.
Quindi da oggi, anche per le CONTROVERSIE TRIBUTARIE, per la costituzione in giudizio oltre al DEPOSITO del proprio fascicolo di causa, occorrerà depositare tale suddetta “nota di iscrizione a ruolo” che nella sostanza è l’istanza di iscrizione della causa nel ruolo generale rivolta all’Ufficio. Ciò ai sensi dell’art. 168 c.p.c.
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