L’articolo 25 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano per la prima volta il computo in diminuzione delle perdite nei procedimenti di accertamento e il “Provvedimento dell’8 aprile 2016” emanato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello IPEA e, con “Provvedimento del 12 ottobre 2016” è stato approvato un nuovo Modello IPEA, attualmente in uso da presentare all’Agenzia delle entrate esclusivamente in via telematica, sostituendo quello precedentemente emanato.
Lo stesso articolo 25 sopra citato ha introdotto lo scomputo delle perdite in materia di accertamento; il contribuente, mediante la presentazione del Modello IPEA, può richiedere che siano scomputate le perdite pregresse non utilizzate alla data di presentazione dell’istanza, fino a concorrenza del loro importo. Il contribuente può presentare l’IPEA solo qualora residuino maggiori imponibili dopo la rettifica: si può richiedere che siano scomputate dai maggiori imponibili le perdite pregresse non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. Il Modello IPEA può essere presentato nelle seguenti ipotesi:
- notifica di avviso di accertamento in rettifica e quelli d’ufficio che siano portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
- istanza di accertamento con adesione di cui al comma 2 dell’articolo 6 del d.lgs. n. 218 del 1997, secondo il quale “il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall’invito di cui all’articolo 5, può formulare anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico”;
- procedimento di accertamento con adesione avviato su istanza del contribuente ovvero su invito dell’ufficio competente, anteriormente alla notifica dell’avviso di accertamento.
Quali perdite sono oggetto dell’istanza? Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha specificato quali perdite possono essere richieste in diminuzione dai maggiori imponibili derivanti dalle rettifiche operate, ovvero, “le perdite maturate anteriormente al periodo di imposta oggetto di rettifica e ancora utilizzabili alla data di chiusura dello stesso ai sensi degli articoli 8 e 84 del TUIR”. In definitiva, non rilevano le perdite realizzate nei periodi d’imposta successivi a quello oggetto di rettifica.