Come tutti sanno il modello di pagamento F24 consente al contribuente di effettuare, con una singola operazione, il versamento di somme dovute a titoli di imposte, tasse e contributi vari.
Il modello F24, con decorrenza 1º ottobre 2014 può essere trasmesso mediante le procedure telematiche messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate:
─ da tutti i contribuenti titolari di partita IVA, sia direttamente che tramite intermediario abilitato
– dai contribuenti non titolari di partita IVA, non obbligati al pagamento in via telematica che possono effettuare il pagamento tramite presentazione del modello F24 cartaceo presso qualsiasi sportello bancario, postale o Equitalia.
Ultimamente l’Agenzia delle Entrate ha emesso una serie di documenti di prassi che chiariscono le modalità applicative del ravvedimento operoso quando il pagamento tramite modello f24 sia omesso o effettuato in ritardo.
RIFERIMENTI ” – Agenzia delle Entrate, risoluzione 20 marzo 2017, n. 36/E – D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13 – Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 637 – D.L. 22 ottobre 2016, n. 193/2016, art. 7-quater, comma 31
AGGIORNAMENTO DELLE SANZIONI: A decorrere dal dal 1º gennaio 2016, l’ omessa presentazione del modello F24 con compensazione totale ovvero a saldo zero, è sanzionata con euro 100,00, o euro 50,00 se il ritardo non supera 5 giorni dalla data di scadenza
Possibile applicare il ravvedimento operoso spontaneamente per l’omessa presentazione del modello F24 a saldo zero con il versamento dei seguenti importi:
1/9 di euro 100 = 11,11 euro se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dalla scadenza;
1/8 di euro 100 = 12,50 euro se la regolarizzazione avviene oltre i 90 giorni dalla scadenza;
1/6 di euro 100= 16,66 euro se la regolarizzazione avviene entro i due anni dalla scadenza.
Il modello F24 permette al contribuente di effettuare con un’unica operazione di pagamento il riversamento delle somme dovute, con la possibilità di decurtare dalle somme dovute eventuali crediti:
Il modello F24 va utilizzato per pagare: – imposte sui redditi (IRPEF, IRES) – ritenute sui redditi da lavoro e sui redditi da capitale – IVA – imposte sostitutive delle imposte sui redditi dell’IRAP e dell’IVA – imposta sostitutiva sulle vendite immobiliari – altre imposte sostitutive (ad esempio: imposta sugli intrattenimenti, imposta sulle scommesse e giochi, ecc.) – IRAP – addizionale regionale e comunale all’IRPEF – accise, imposta di consumo e di fabbricazione – contributi e premi Inps, Inail, Enpals, Inpgi – diritti camerali – interessi – Imu, Tares, Tari e Tasi – tributi speciali catastali, interessi, sanzioni e oneri accessori per l’attribuzione d’ufficio della rendita presunta – Tarsu/Tariffa, Tosap/Cosap: riservato ai Comuni che hanno stipulato un’apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate.
Entrano in f24 dal 1º aprile 2016 anche le somme dovute in relazione alla dichiarazione di successione (imposta sulle successioni, ipotecaria, catastale , imposta di bollo, Invim e tributi speciali, nonche´ interessi e sanzioni).
Con il modello F24 si devono inoltre pagare le somme dovute in seguito a:
– autoliquidazione da dichiarazioni dei redditi, IVA, IRAP, IMU, TARSU E ALTRE
– ravvedimento operoso
– controllo automatizzato e documentale della dichiarazione
– avviso di accertamento (in caso di omessa impugnazione)
– avviso di irrogazione di sanzioni
– istituti DI CONCILIAZIONE di avvisi di accertamento e irrogazione di sanzioni (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale).
La circolare ADE 36/E emanata il 20 marzo 2017, ha fornito chiarimenti in riguardo alla corretta applicazione della sanzione dovuta nel caso di errata presentazione del modello f24 con compensazione a saldo zero; la precisazione maggiore chiarimenti per le suddette riduzioni delle sanzioni intervenute con la legge di stabilità 2015 n. 190/2014.
La cd. Compensazione ORIZZONTALE di debiti tributari o contributi con eventuali crediti e` stata prevista dall’art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1997; prevede la possibilita` di utilizzare debiti e crediti tributari di VARIA natura.
RIPRENDENDO LE SANZIONI A SCALARE ACCENNATE PRIMA:
DOPO 90 giorni da commisurarsi alla sanzione base di euro 100,00, comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- EURO 11,11 quando la delega viene presentata entro 90 giorni;
- euro 12,50 se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata entro un anno dall’omissione
- euro 14,29 se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata entro due anni dall’omissione
- euro 16,67 se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata oltre due anni dall’omissione
- euro 20, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata dopo la constatazione della violazione (consegna del PVC).
Occorre ricordare che tali percentuali vanno commisurate a 100 euro che si riduce a 50 euro se l’omissione è sanata entro 5 giorni dalla scadenza.