EAS è il modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativi agli enti associativi, approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 2-09-2009.
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 12/E/2009 ha spiegato che tale modello costituisce strumento ANTIELUSIVO, ed ha lo scopo di acquisire informazioni di carattere più ampio sul mondo associativo e nello stesso tempo tutelare le associazioni che esercitano effettivamente l’attività associazionistica a dispetto di quelle che usano tale strumento in maniera distorta camuffando un vero e proprio esercizio commmerciale a scopo di lucro.
Ciò in considerazione delle agevolazioni fiscali previste, per il settore associativo, dall’art. 148 del DPR 917/86, ed in considerazione del D.L. 185/2008 convertito nella L. 2/2009 che ha introdotto l’obbligo di comunicazione suddetto tramite la presentazione del modello EAS.
I soggetti obbligati allla compilazione e presentazione del modello sono:
1) gli Enti associativi privati senza personalità giuridica che svolgono attività istituzionale;
2) gli Enti associativi privati senza personalità giuridica che svolgono attività commerciale.
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La circolare su menzionata n. 12/E del 2009 ha stabilito anche quali sono gli enti obbligati, quali quelli esonerati e quali quelli ammessi alla comunicazione semplificata.
I soggetti ammessi alla COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA del modello EAS sono quegli enti per i quali l’Amministrazione finanziaria ha già a disposizione molti dati in quanto iscritti a registri ,albi o elenchi come indicato nella circolare n. 45/E del 2009.
Tali soggetti sono:
- Le Associazioni di promozione sociale iscritte nel registro istituito presso la P.C.D.M. ai sensi dell’art. 7 della legge 383/2000 (associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, costituite ed operanti da almeno un anno e alla cui tenuta del registro provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali il Dipartimento per gli affari sociali);
- Le Associazioni e società sportive dilettantistiche diverse da quelle esonerate;
- Le Organizzazioni di volontariato iscritte ai registri tenuti presso Regioni e Province autonome ai sensi dell’art. 6 della legge 231/1991 (legge quadro sul volontariato) che svolgano in maniera residuale attività commerciale;
- Le Associazioni riconosciute aventi personalità giuridica iscritte ai relativi registri tenuti presso Regioni e province autonome nonchè Prefetture;
- I Partiti e movimenti politici tenuti alla contabilità al fine di ottenere i rimborsi per spese elettorali;
- Le Associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel;
- Le Associazioni a tutela e rappresentanza degli interessi di categoria costituite in forza di disposizioni normative o partecipate da amministrazioni pubbliche nazionali o regionali;
- Gli Enti Bilaterali costituiti dalle associazioni sindacali.
- I Patronati che svolgono ruolo promotrice in luogo delle associazioni sindacali;
- Le Associazioni riconosciute per la ricerca scientifica destinatarie di determinati provvedimenti amministrativi;
- Le Onlus parziali se hanno natura di enti associativi e fruiscono per attività diverse da quelle istituzionali delle norme agevolative in materia IVA (art. 4 D.P.R. 633/72) ed IRES (art. 148 D.P.R. 917/86). Sono ONLUS parziali ad esempio gli enti ecclesiastici con le quali lo Stato ha stipulato patti o accordi e le associazioni di promozione sociale di cui all’art. 3 comma 6 L. 287/1991.
- Le Associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’Interno ma svolgenti in via prevalente le attività del culto religioso.
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Sono esonerati dalla presentazione del modello EAS sia gli enti previsti nello stesso art. 30 D.L. 185/2008 istitutito del modello, sia gli Enti mancanti dei presupposti di legge:
- Le Associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro Telematico del Coni, non esercitanti in alcun modo attività commerciale;
- Le Associazioni di volontariato regolarmente iscritte ai registri come sopra citati che svolgano solo attività istituzionale e non anche marginalmente commerciale (in quanto sarebbero tenute all’EAS semplificato);
- Le Associazioni Pro-Loco che hanno optato per il regime previsto dalla legge 398/91 e non hanno superato 250.000 euro annui di ricavi commerciali (nel caso inverso sono tenute all’invio del modello);
- Le Fondazioni;
- Gli Enti di diritto pubblico;
- Gli Enti espressamente previsti da leggi speciali quali i Fondi Pensione;
- Gli Enti associativi commerciali;
- Le Onlus;
- Le Onlus di diritto ossia le organizzazioni non governative (riconosciute ai sensi della Legge 49/1987) le organizzazioni di volontariato che svolgono esclusivamente attività commerciali e le cooperative sociali di cui alla Legge 381/1991.
Termini di presentazione:
Per effetto del D.L. 225 del 29-12-2010 i nuovi termini di presentazione sono:
Per effetto del D.L. 225 del 29-12-2010 i nuovi termini di presentazione sono:
- entro al 31-03-2011 per gli Enti già costituiti al 30-01-2011;
- entro 60 giorni dalla costituzione per gli Enti costituitisi dopo il 30-01-2011.
Il modello Eas dovrà essere presentato all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica o direttamente dall’Ente Associativo o tramite intermediario abilitato.
L’invio del modello e la sussistenza dei requisiti fiscali previsti dal TUIR è CONDIZIONE ESSENZIALE per continuare a beneficiare delle agevolazioni fiscali previsti dall’art.148 del D.P.R. 917/86.
Si ricorda che l’omessa presentazione del modello EAS comporta il decadimento dai benefici fiscali previsti dallo stesso articolo sopra citato, e la perdita del regime di neutralità fiscale dei contributi, quote associative, consistenti nella decommercializzazione delle attività come previsto dal medesimo art. 148 dpr 917. In pratica da Ente associativo omettendo la presentazione del modello il soggetto diventa impresa commerciale con tutte le conseguenze fiscali che ne derivano sia ai fini IRES che IVA.
L’infedele comunicazione causa conseguente penali al rappresentante legale che ha sottoscritto il modello per dichiarazioni mendaci, salvo il caso in cui trattasi di meri errori formali.
L’invio del modello e la sussistenza dei requisiti fiscali previsti dal TUIR è CONDIZIONE ESSENZIALE per continuare a beneficiare delle agevolazioni fiscali previsti dall’art.148 del D.P.R. 917/86.
Si ricorda che l’omessa presentazione del modello EAS comporta il decadimento dai benefici fiscali previsti dallo stesso articolo sopra citato, e la perdita del regime di neutralità fiscale dei contributi, quote associative, consistenti nella decommercializzazione delle attività come previsto dal medesimo art. 148 dpr 917. In pratica da Ente associativo omettendo la presentazione del modello il soggetto diventa impresa commerciale con tutte le conseguenze fiscali che ne derivano sia ai fini IRES che IVA.
L’infedele comunicazione causa conseguente penali al rappresentante legale che ha sottoscritto il modello per dichiarazioni mendaci, salvo il caso in cui trattasi di meri errori formali.
Fonte: soluzioni fisco24.