Modello 770/2013 per 2012: presentazione agli ultimi giorni.

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Per la presentazione del 770/2013 ─  il modello  con cui i sostituti d’imposta  dichiarano le ritenute operate e versate sulle retribuzioni e compensi erogati ─  mancano pochi giorni al termine ultimo del 20 settembre 2013.

Si ricorda che il termine ordinario del 31 luglio 2013 è stato prorogato al 20 settembre 2013 dal DPCM 24 LUGLIO 2013.

1. OBBLIGATI alla presentazione del 770.

Obbligati alla presentazione del modello 770 2013 sono tutti i  sostituti d’imposta ─ quali  enti pensionistici, datori di lavoro, amministrazioni dello Stato ─ e ogni soggetto fiscale  che  ” ha trattenuto somme a titolo di imposta ai percettori  per  riversarle all’Erario”. 

2. DATI DA COMUNICARE con la presentazione del 770.

Gli obbligati alla presentazione del 770 dovranno inviare, all’Agenzia delle Entrate, entro venerdì 20 settembre 2013 il modello con cui comunicano  i dati fiscali relativi alle ritenute operate e versate alle casse statali per l’anno 2012, le compensazioni effettuate con propri crediti, i crediti d’imposta utilizzati, e le notizie e i dati contributivi e assicurativi.

3. COME EFFETTUARE la presentazione del 770.

I  modelli 770/2013 son di due tipi: modello semplificato e modello ordinario, da inviare entrambi – se dovuti – tramite i consueti canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, ossia Entratel per gli intermediari abilitati e Fisconline per le aziende e amministrazioni pubbliche con meno di 20 percettori.

Quindi l’unica modalità di invio del 770 è quella telematica.

Nel caso il numero dei sostituiti da comunicare non sia superiore a 20 l’invio potrà essere gestito direttamente dal sostituto tramite “Fisconline”.

Se invece il modello 770 è presentato per più di venti  percipienti, occorre un intermediario abilitato che invii il modello tramite il canale “Entratel”.

4. QUALE MODELLO 770 si è tenuti ad inviare.

Va detto preliminarmente che a differenza di altri anni addietro, il termine per la spedizione telematica è “unico” per entrambi i  modello 770.

  • Il modello 770 semplificato dovrà essere utilizzato per comunicare i dati riguardanti i CUD e  certificazioni rilasciate ai propri percettori di reddito “sostituiti”. Stiamo parlando delle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati e redditi da pensione; indennità di buona uscita; redditi di lavoro autonomo; provvigioni e redditi diversi,  i dati previdenziali e assicurativi; ancora i dati relativi a somme liquidate per procedure di pignoramento; le ritenute operate su bonifici relativi a ristrutturazioni edilizie o finalizzati al risparmio energetico ai fini delle detrazioni fiscali previste. Devono anche essere indicati nell’ apposito quadro ST i dati relativi ai versamenti effettuati e ai crediti d’imposta compensati, salvo il caso in cui non si è tenuti anche alla presentazione del modello 770 ordinario, nel qual caso tutti le ritenute e tutti i versamenti effettuati andranno indicati unicamente e solo nel quadro ST del modello 770  ordinario.
  • Gli obbligati alla presentazione del modello 770 ordinario, invece, sono i soggetti che devono comunicare dati relativi al ritenute effettuate su redditi di capitale erogati, dividendi, proventi per partecipazioni, , operazioni di natura finanziaria, e ogni altra dichiarazione di proventi che non possono essere dichiarati tramite il modello semplificato. E’ opportuno precisare che come il caso dell’erogazione di dividendi relativi a partecipazione qualificate, che non sono soggetti a trattenute, vanno comunque dichiarati tramite il quadro SI, in quanto il Fisco dall’altra parte dovrà sapere che il percettore dal suo canto, dovrà inserire nella propria dichiarazione lo stesso dividendo ricevuto.

Infine è bene ricordare che il singolo modello 770, semplificato o ordinario  che sia,  può essere inviato da due intermediari diversi, ognuno con i propri dati, per la compilazione del proprio quadro SA E ST. In tal caso l’invio è eseguito correttamente quando indicato nel proprio 770 il codice fiscale dell’altro intermediario, flaggando la casella invio parziale, così come l’altro intermediario dovrà fare nel suo.

Infine è utile ancora ricordare, che fino al giorno 20 settembre 2013, sarà possibile versare eventuali ritenute operate non versate nel corso del 2012, tramite l’istituto del ravvedimento operoso.

5. RAVVEDIMENTO OPEROSO versamenti omessi, c’è tempo fino al 20 settembre.

Se ad esempio sul pagamento di un compenso relativo a una parcella di un professionista  del mese di marzo 2013, si è omesso il versamento della ritenuta entro il 16/04/2012, c’è tempo fino al 20 settembre 2013 per avvalersi del ravvedimento operoso, e per versare la ritenuta omessa aumentata della sanzione una tantum del 3,75% , ed inserirne gli estremi del  versamento nel quadro ST.

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