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L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 14 del 14 marzo 2011, ha fornito chiarimenti relativi agli adempimenti da espletare in vista della presentazione del modello 730.
In particolare ha fornito istruzioni diverse per i SOSTITUTI D’IMPOSTA, CAF E PROFESSIONISTI ABILITATI.
Analizzando le principali novità si segnalano:
- le operazioni per quantificare il rimborso delle somme erogate negli anni 2008 e 2009 a titolo di incremento di produttività e soggette alla tassazione ordinaria anziché all’imposta sostitutiva del 10%;
- la possibilità di richiederne il rimborso, tramite il modello 730, nel momento in cui il contribuente sia in possesso del Cud che ne certifichi la corresponsione.
I professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità, al fine di poter prestare l’assistenza fiscale, devono essere iscritti all’apposito elenco alla data del 30 giugno 2011. Nel caso in cui tale iscrizione sia di data successiva essi potranno prestare l’assistenza fiscale nell’anno successivo.
Il professionista inoltre, dice la circolare, è tenuto a sottoscrivere una polizza assicurativa di responsabilità civile per eventuali danni economici causati nella compilazione della dichiarazione, di massimale non inferiore a euro 1.032.913,80.
La circolare precisa ancora che la polizza deve necessariamente prevedere la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente (quindi senza franchigie) e prevedere il risarcimento nei 5 anni successivi dalla scadenza contrattuale.
Per quanto riguarda i compensi ai CAF e professionisti abilitati si segnala che per la presentazione del modello 730 spetta un compenso pari ad euro 16,03 per i 730/2009 mentre per la trasmissione telematica delle dichiarazioni il compenso è previsto in euro 1,03 per il 2010.
Per le scadenze la circolare in commento ripropone le stesse date dell’anno scorso:
- entro il 2 maggio 2011 se il contribuente presenta la dichiarazione al proprio sostituto d’imposta;
- entro il 31 maggio 2011 se il contribuente presenta la dichiarazione ad un CAF o professionista abilitato.
In conclusione poi la circolare esplicativa evidenzia che l’invio telematico delle dichiarazioni può essere effettuato esclusivamente dal professionista che ha apposto il visto di conformità e quindi lo stesso non può essere effettuato da altro professionista anche se abilitato.
il modello 730 prevede la possibilità di essere utilizzato da tutti coloro che hanno redditi di lavoro dipendente ed assimilati.
Non specifica se è applicabile al privato e al pubblico dipendente o solo ad una categoria.