Ministero della Gioventù: 5000 euro a favore dei giovani padri precari inferiori a 35 anni.

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I datori di lavoro che assumono alle dipendenze giovani genitori precari, con contratto a tempo indeterminato anche parziale, riceveranno 5000 euro di bonus per ogni assunzione. (Il limite massimo per ogni azienda è di 5 assunzioni).
 Il Ministero della Gioventù (nell’ambito del pacchetto normativo diritto al futuro)  al fine di permettere ai giovani di età inferiori a 35 anni, di far fronte alle esigenze che derivano dall’attività svolta di lavoratori atipici , come previsto dall’art. 1 legge 247/2007 commi 72 e 73, ha emanato uno schema di decreto (che sarà attivato in gennaio 2011) che riconosce a tali soggetti una dote trasferibile ai datori di lavoro (5000  euro una tantum) che li assumano alle proprie dipendenze con contratto a tempo indeterminato, anche a tempo parziale.
 
Ammontare del Fondo euro 51 milioni.
 
MISURA PREVISTA: I giovani che ne hanno i requisiti riceveranno il bonus con dote trasferibile ai datori di lavoro, come detto,  pari ad euro 5.000,00 , se saranno assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato anche se eventualmente parziale.
 
I requisiti per l’assunzione di tali soggetti sono:
  • età inferiore a trentacinque anni; 
  • genitori di figli minori legittimi, naturali o adottivi, ovvero, affidatari di minori. 
  •  disoccupati (in tal caso devono risultare iscritti presso un centro pubblico per l’impiego); 
  • occupati con rapporto di lavoro (non a tempo indeterminato) o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
I giovani possono trasferire tale dote anche al datore di lavoro, che trasformi un contratto preesistente in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con cui essi già sono alle dipendenze ma a tempo determinato o sono collaboratori coordinati e continuati.
  
Requisiti dei datori di lavoro , il beneficio non spetta nelle seguenti ipotesi: 
  • se l’assunzione del giovane costituisce già un obbligo dell’azienda in attuazione  ad esempio del contratto collettivo o di un contratto individuale;
  • se l’azienda abbia effettuato nei mesi precedenti licenziamenti per oggettivo giustificato motivo o per riduzione del personale  a meno che l’assunzione sia finalizzata ad acquisire professionalità  diverse da quelle dei lavoratori licenziati;
  •  se il datore di lavoro abbia operato riduzioni  di orario o sospensioni dal lavoro  a meno che l’assunzione sia finalizzata ad acquisire professionalità diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario. 
  • se il datore di lavoro abbia licenziato il lavoratore nei sei mesi precedenti l’assunzione. Ciò anche nei casi in cui il datore di lavoro e quindi l’impresa o l’azienda aveva alle dipendenze il lavoratore mediante imprese collegate  e riconducibili alla medesima proprietà che adesso vorrebbe accedere al bonus.
N.B.: Il datore di lavoro può ricevere il bonus assunzioni suddetto anche  nel caso  in cui abbia già beneficiato di altri contributi e sgravi eventualmente previsti dalla normativa vigente.
Notare l’attivazione del bonus in gennaio 2011.
Fonte: Ministero della gioventù.
Segnalazione: Symeco.

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