Merci di magazzino obsolete? Cessione gratuita.

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La normativa vigente in materia di dismissioni di merci di magazzino prevede varie procedure per eliminare dal capitale circolante detti beni destinati alla rivendita. La medesima modalità di dismissione vale anche per i beni strumentali quando non siano più utilizzabili né vendibili.

Le principali disposizioni che consentono la dismissione di merci invendibili e la riduzione del valore globale del magazzino consentono:

  • La cessione a titolo gratuito di beni d’impresa obsoleti a favore di enti non lucrativi, ONLUS, e associazioni riconosciute;
  • La distruzione volontaria di merci invendibili;
  • La attestazione dell’avaria o ammanchi di merci per eventi fortuiti, come quelli calamitosi o derivanti da furti.

1. PROCEDURA PER LA CESSIONE GRATUITA DI MERCI E BENI OBSOLETI FUORI COMMERCIO.

Allo scopo di ridurre “le rimanenze di merci di magazzino” i beni invendibili si potranno cedere a titolo gratuito, secondo le regole di legge VIGENTI, che ne prevedono la cessione in esenzione d’IVA a determinate condizioni.

1.1 Cessione gratuita di merci in esenzione IVA a favore di enti non lucrativi e ONLUS.

Le cessioni di merci ─ obsolete, fuori moda o difettose, e comunque invendibili  ─ a norma del vigente art. 10 co.12 del DPR 633/72,  “sono esenti da IVA ─ di cui all’art. 2 co.4 del DPR 633/72 ─ quando effettuate a titolo gratuito a favore di enti pubblici, ONLUS, fondazioni e associazioni riconosciute”, che operano esclusivamente a fini assistenziali e sociali, ricerca, beneficenza, e simili. La cessione per essere considerata esente da IVA deve essere effettuata:

  • A TITOLO GRATUITO (come previsto dal citato art. 10  co. 12 DPR 633/72);
  • A FAVORE DI ORGANISMI “non lucrativi” CHE OTTENGONO UN VANTAGGIO DALLA DONAZIONE, senza doverne corrispettivo.

Le due condizioni predette devono essere entrambe esistenti; diversamente la cessione sarà considerata imponibile sia ai fini IVA che ai fini IRPEF o IRES.

1.2 La procedura prevista dalla legge per considerare la cessione esente da IVA.

Il procedimento da seguire per usufruire – con la cessione – dell’esenzione fiscale e superare la “presunzione di cessione” è il seguente:

  • Comunicare – con raccomandata a/r – all’amministrazione finanziaria l’ente beneficiario, la data, l’ora e  il luogo in cui avverrà la cessione a titolo gratuito, il luogo di destinazione finale di consegna, e il valore complessivo dei beni ceduti al costo storico.
  • Compilare il D.D.T. di consegna come disposto dal DPR 472/86.
  • Predisporre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da far sottoscrivere al legale rappresentante dell’ente destinatario, che attesta di aver ricevuto i beni (conformi al al DDT) nella quale sia indicate: la qualità e quantità degli stessi.

Questo per ciò che riguarda le rimanenze di merci non deperibili.

1.3 Eliminazione di rimanenze deperibili.

Discorso diverso va fatto per i prodotti deperibili come quelli alimentari non commercializzabili, perché scaduti, prossimi alla scadenza, o non commercializzabili a causa di altre situazioni. La legge 133/99 all’art. 6, considera tali beni distrutti, ai fini IVA, quando ceduti a titolo gratuito, agli stessi enti non lucrativi o ONLUS di cui sopra (art. 10 co.12 DPR 633/2012).

2. PROCEDURA PER LA DISTRUZIONE VOLONTARIA DI RIMANENZE DI MERCI NON COMMERCIALIZZABILI.

La “legittima riduzione delle RIMANENZE DI MAGAZZINO” si può ottenere anche per “distruzione/trasformazione” volontaria dei beni destinati alla rivendita” (o anche strumentali) decisa VOLONTARIAMENTE dall’imprenditore.

Quindi tale procedimento, per inciso, non  può essere utilizzato nel caso in cui l’eliminazione delle merci non dipendano da libera volontà dell’imprenditore, come i cali o gli sfridi delle merci, o residui della lavorazione.  

La distruzione o la trasformazione VOLONTARIA DI BENI IN RIMANENZA va provata in uno dei modi seguenti:

2.1. Tramite la presenza alle operazioni di distruzione dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate o dei militari della Guardia di finanza, da avvisare con comunicazione inviata a mezzo raccomandata a/r 5 giorni prima della data prevista dell’operazione. La comunicazione dovrà contenere:

  • “la data, l’ora e il luogo”  dove avverrà l’operazione di distruzione o di trasformazione;
  • la modalità di distruzione o trasformazione,
  • la natura,  la qualità e quantità delle merci da distruggere.

La comunicazione dovrà raggiungere gli uffici predetti cinque giorni prima della data dell’operazione – quindi inviarla, per consiglio, dieci giorni prima ─ ed è obbligatoria per la distruzione di beni il cui costo storico sia uguale o superiore a 10.000 euro.

Per valori inferiori a 10.000 euro non è obbligatoria. In tal caso va redatta una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui si attestano i dati delle rimanenze di merci distrutte con le indicazioni di cui sopra.

2.2 Dal verbale redatto da funzionari pubblici o da ufficiali della guardia di finanza o notai se i beni distrutti o trasformati hanno un valore di acquisto uguale o superiore a 10.000 euro, diversamente basterà una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui vengono attestati i dati delle merci distrutte con le indicazioni di cui sopra.

3. RIDUZIONE DELLE RIMANENZE PER EVENTI CALAMITOSI O FURTI, EVENTI IMPREVISTI DALL’IMPRESA.

Le merci che fuoriescono dalla disponibilità dell’azienda per eventi non dipendenti dalla volontà dell’imprenditore, come furti, allagamenti, ed eventi calamitosi in genere, deve essere PROVATA:

  • dalla documentazione redatta da funzionari pubblici;
  • dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta dall’imprenditore e sottoscritta entro 30 giorni dall’evento imprevisto di furto o evento diverso che ha causato la perdita di beni.

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 del DPR N° 445/2000.

In tali atti dovrà essere dichiarato: 1) il valore complessivo dei beni rubati o persi a seguito di allagamento o altri eventi calamitosi 2) natura e quantità se conosciute e 3) i criteri adottati per la loro determinazione.

(NOTA: Procedura con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sconsigliata in quanto ciò non costituisce prova quando l’Amministrazione riesca a dimostrare che l’imprenditore  ha certificato il falso, fatto soggetto anche a rilievo penale).

4. RILEVAZIONI CONTABILI DELLE RIMANENZE DISMESSE E DICHIARAZIONE DEI REDDITI.

Tali documenti andranno consegnati al consulente fiscale, ai fini della contabilizzazione dell’avvenuta cessione a titolo gratuito o la distruzione/trasformazione “di parte2 delle rimanenze di merci o dei beni strumentali al fine di tenerne conto in sede di dichiarazione dei redditi e della contabilità fiscale, nel caso di successivi controlli sintetici o da studi di settore. In caso di VERIFICA, ISPEZIONI, o notifiche di accertamenti sintetici, il contribuente potrà dimostrare tramite la documentazione relativa alla cessione gratuita effettuata, la dismissione delle rimanenze ─ da non considerare come vendita produttiva di ricavi e imponibili ai fini IVA.

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