In occasione di Telefisco è stata affrontata la questione dell’obbligatorietà del reclamo-mediazione anche nei casi di ricorso contro le cartelle esattoriali notificate dall’agente della Riscossione Equitalia.
La mediazione tributaria è obbligatoria quando le imposte pretese nell’atto di accertamento non superano l’importo di 20.000 euro al netto di interessi e sanzioni.
In particolare nella ipotesi di ricorso del contribuente (contro le cartelle esattoriali notificate dall’agente della riscossione) per vizi formali e sostanziali anche da parte dell’Agenzia delle Entrate, quale ente impositore, Equitalia nella sua costituzione in giudizio, spesso chiede il disconoscimento della tempestività nella costituzione in commissione del ricorrente, in quanto nella disposizione introduttiva del reclamo mediazione obbligatoria, non è prevista esplicitamente alcuna sospensione dei termini (di 90 giorni) per i tempi di mediazione obbligatoria quando si tratta di cartelle di pagamento.
La costituzione in giudizio del contribuente è tempestiva se avviene entro 30 giorni dal termine dalla conclusione negativa della mediazione, ossia trascorsi 90 giorni e, quindi fuori dai normali 30 giorni decorrenti dal ricorso per la costituzione in giudizio, nei ricorsi senza mediazione.
Secondo il Dipartimento delle Entrate tale eccezione da parte dell’Agente della Riscossione è illegittima, in quanto la intempestività della costituzione in giudizio del contribuente non rileva, visto che l’attivazione della procedura di reclamo mediazione è obbligatoria anche per i contenziosi tributari contro le cartelle di pagamento, purché non superiori a 20mila euro, al netto di aggi, interessi e sanzioni.
L’agenzia della riscossione equitalia non potrà chiedere il rigetto della costituzione per tardività in relazione ai ricorsi soggetti per obbligo alla mediazione tributaria.