La registrazione del marchio non è il solo fatto costitutivo del relativo diritto ma, l’ordinamento tutela anche chi usi un marchio senza procedere alla registrazione (articolo 2571 Codice civile e articolo 12, primo comma, lettera b, c.p.i) ma, si tratta di una tutela sensibilmente minore di quella di cui gode il marchio registrato. L’articolo 2571 del Codice civile recita: “Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso”.
La tutela del diritto di esclusiva sul marchio non registrato si fonda sull’uso di fatto dello stesso e sull’effettivo grado di notorietà raggiunto. Sarà conseguentemente più o meno ampia a seconda che il marchio abbia notorietà nazionale o solo locale. Il titolare di un marchio non registrato, diventato noto su tutto il territorio nazionale, potrà inibire che altri usi in fatto lo stesso marchio per gli stessi prodotti, ma non per prodotti affini. Potrà altresì ottenere che sia dichiarato nullo, per difetto del requisito di novità, come sancito dall’articolo 12, primo comma, lettera b, c.p.i).
Ben più modesta è la protezione che riceve il titolare di un marchio non registrato con notorietà locale. Non potrà inibire che altro imprenditore usi di fatto lo stesso marchio per gli stessi prodotti in altra zona del territorio nazionale. Non potrà, inoltre, inibire che un concorrente registri validamente lo stesso marchio e, in tale caso, potrà continuare ad usare il proprio marchio “nei limiti della diffusione locale”, articolo 12, primo comma, lettera b, c.p.i. Il che significa che non potrà diffondere i prodotti contrassegnati fuori dell’ambito territoriale precedentemente praticato e su di lui incomberà l’onere di provare l’estensione del preuso.