Tante le novità in vista con la Manovrina correttiva DL 24 aprile 2017 n. 50 in materia di lavoro e di pensioni, non a caso reca “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”.
Novità in materia di misure per il lavoro, la produttività delle imprese e gli investimenti sono contenute agli articoli 53, 54 e 55 del DL 24 aprile 2017 inerenti l’APE: all’articolo 53 che viene specificato il requisito della continuità delle attività gravose o usuranti elencate negli allegati C ed E, della Legge di stabilità 2017 (L. 232/2016). Il dettato normativo prevede l’espletamento di tali attività lavorative gravose in via continuativa “quando nei sei anni precedenti … le medesime attività lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi”; inoltre, tali attività devono essere state “svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione”. In particolare, tali attività professionali gravose devono essere state svolte senza interruzione alcuna nei sei anni precedenti il momento del pensionamento per un periodo eccedente 1 anno e “a condizione che le citate attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente il pensionamento per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione”.
Per quanto concerne la disciplina inerente il Durc che, ricordiamo è il Documento Unico di Regolarità Contributiva ovvero un certificato che attesta la regolare posizione contributiva, previdenziale e assistenziale del soggetto richiedente, impresa o pubblica amministrazione appaltante, ai sensi dell’articolo 54 del DL 24 aprile 2017, possa essere ottenuto al momento in cui è presentata la dichiarazione di adesione alla rottamazione delle cartelle Equitalia, aventi ad oggetto i carichi pendenti affidati agli agenti della riscossione utilizzando il modulo DA1, reperibile sul sito di Equitalia.
L’articolo 55 del DL 24 aprile 2017 in materia di Premi di Produttività sancisce che “Per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro …. è ridotta di venti punti percentuali l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota delle erogazioni non superiore a 800 euro”. In pratica, i premi di produttività avranno un unico tetto a 3.000 euro ma, in caso di coinvolgimento paritetico dei dipendenti nell’organizzazione del lavoro, sui primi 800 euro, scatterà un taglio di 20 punti dell’aliquota contributiva.