di Giuseppe Merola.
Per non essere accertati non bastava più essere congrui agli studi di settore, nel periodo d’imposta oggetto di verifica, ma bisognava esserlo anche per quello precedente.
Il Governo e la manovra Monti in un certo senso ha fatto un passo indietro e due in avanti:
- Ha abrogato mediante il comma 12 dell’art. 10 del D.L. n° 201 del 6-12-2011 ( c.d. manovra salva Italia), il comma 4-bis dell’art. 10 della Legge 146/1998 , che precedentemente era stato introdotto dal D.L. n° 138 del 13-08-2011, riguardante la dopppia congruità;
- Ha precluso l’emissione di accertamenti sintetici “basati su mere presunzioni di evasione” ai sensi dell’ art. 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. 600/1973 (per le imposte dirette) ed ai sensi dell’art. 54, comma 2 del D.P.R. 633/1972 (per l’IVA);
- Ma soprattutto ha eliminato la franchigia del 40%.
Modifiche, a nostro parere apportate con grande sapienza.
Cosa significa ?
In effetti il Legislatore dice al contribuente:
«non ti invieremo più accertamenti basati su presunte evasioni per circostanze gravi precise e concordanti» (che senza prove reali venivano puntualmente e sistematicamente annullati dalle Commissioni Tributarie, ndr), ma ti togliamo la franchigia del 40% in caso di congruità al puntuale, di cui hai goduto fino adesso, ed anche la regola della doppia congruità, che non opera più in alcun caso, avendo di fatto eliminato la possibilità di emissione di accertamenti presuntivi, come sopra detto.
Per questo il Governo crediamo punti tutto, ai fini della lotta all’evasione, sull’esperimento di accertamenti mirati e inattaccabili basati su “redditometro e movimentazioni finanziarie”, contro il quale il contribuente farà gran fatica a dimostrare di non aver evaso.
Le nuove regole sarebbero dovute entrare in vigore dal periodo d’imposta 2011, ma poi come chiarito dall’Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco, esse si applicheranno retroattivamente per tutti i periodi d’imposta ancora non prescritti, in quanto le norme hanno natura procedimentale atteso che non muta il profilo sostanziale dei singoli ambiti impositivi interessati.
Cosa cambia:
Prima il contribuente congruo al ricavo puntuale o che aveva effettuato l’adeguamento ad esso, in caso di accertamento, godeva della franchigia del 40% ( con tetto massimo di 50.000 euro) del predetto ricavo puntale. Oggi tale franchigia perde efficacia non solo per il 2011, come nella norma, ma anche per gli anni precedenti.
Precisiamo che l’eliminazione della franchigia non è cosa da poco:
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