Liberalizzazione delle professioni prevista dall’art. 3 comma 5 del D.L. 138 relativo alla manovra bis.
Colpo di acceleratore nella liberalizzazione delle professioni regolamentate.
Resta fermo l’obbligo dell’esame di Stato per l’esercizio delle professioni regolamentate.
Gli ordini professionali si devono impegnare a garantire:
- la libera concorrenza nell’esercizio della professione da parte dei propri iscritti;
- l’ampia presenza di tutti i propri iscritti su tutto il territorio nazionale;
- ampliare le informazioni sui servizi offerti dagli iscritti differenziandone l’offerta ai fini della possibilità di scelta dei clienti.
Gli ordinamenti professionali verranno riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i principi contenuti nel presente decreto.
Fino alla riforma, ogni limitazione disposta da qualsiasi norma di legge, che circoscrive l’attività esercitata in tutto il territorio dello Stato o solo in una certa area geografica, è consentita solo se essa è prevista per ragioni di interesse pubblico e non si riconduca ad una discriminazione basata sulla nazionalità o sede della società professionale.
Per il professionista si dovrà prevedere l’obbligo di partecipare ai percorsi di formazione continua disposti da appositi regolamenti formati dai consigli nazionali.
Il tirocinante avrà diritto ad un equo compenso a titolo di indennizzo e corrispondente alla sua effettiva attività svolta presso il Dominus.
Il fine è quello di velocizzare l’accesso al mondo del lavoro, infatti il periodo di tirocinio non dovrà essere nel complesso superiore ai tre anni e potrà essere svolto, unitamente al corso di studio per il conseguimento della laurea sia di primo livello che magistrale ossia specialistica.
Il compenso del professionista dovrà essere pattuito al momento di conferimento dell’incarico prendendo a base, quale riferimento, le tariffe professionali. E’ ammessa in ogni caso la deroga alle tariffe.
Il professionista è tenuto, seguendo il principio di trasparenza, a comunicare al cliente:
il grado di complessità dell’incarico, con tutte le informazioni necessarie affinchè il cliente possa ipotizzare l’importo dei compensi dall’inizio delle attività e sino alla loro conclusione.
Il professionista deve comunicare al cliente al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata appunto per la responsabilità professionale con relativo massimale per la copertura di eventuali danni cagionati al cliente.
Le condizioni generali delle polizze assicurative potranno essere negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti.
Gli ordinamenti professionali saranno obbligati a prevedere la presenza territoriale non solo a livello amministrativo ma anche sanzionatario e decisorio sull’attività dei propri iscritti.
La elezione a consigliere dell’ordine sia nazionale che territoriale è incompatibile con quella di membro di disciplina degli stessi ordini sia a livello nazionale che territoriale.
E’ libera la pubblicità avente ad oggetto l’attività professionale svolta, le specializzazioni possedute e i titoli professionali conseguiti, oltre all’organizzazione ed ai compensi di studio.
Le informazioni pubblicitarie relative all’attività professionale svolta devono avere il requisito della trasparenza, della realtà, e della correttezza senza possibilità di equivoci, inganno o denigrazione di altri colleghi.