Maggiore tutela per i collaboratori.

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In riferimento alle collaborazioni coordinate e continuate, vanno evidenziate due importanti disposizioni contenute nel collegato al lavoro approvato in via definitiva dalla Camera il 19 ottobre 2010:

1) La prima disposizione è contenuta nell’art. 39, che estende il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, già previste per i datori di lavoro (Legge 838/83), anche ai committenti di collaborazioni coordinate e continuate.

I committenti, quindi, che omettono i versamenti delle ritenute previdenziali ed assistenziali dei propri collaboratori a progetto o collaboratori coordinati e continuati (iscritti alla gestione separata (art. 2 L. 335 8-08-1995) sono in questo caso equiparati ai datori di lavoro e quindi passibili della reclusione fino a 3 anni e della multa fino a 1033 euro, salvo il versamento dei contributi omessi entro tre mesi dalla notifica dell’accertamento.

2) La seconda disposizione è contenuta nell’articolo 50, la quale introduce una disciplina a carattere transitorio sui rapporti di collaborazione fissando precisi criteri per la determinazione del risarcimento del danno, nei casi di accertamento della natura subordinata di un rapporto di collaborazione coordinata e continuata. 
In tale ipotesi qualora il datore di lavoro avesse offerto, entro il 30 settembre 2008, la stipula di un contratto di lavoro subordinato ai sensi della disciplina transitoria sulla stabilizzazione dell’occupazione, di cui all’articolo 1, commi da 1202 a 1210, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, sarebbe tenuto unicamente a risarcire il prestatore di lavoro con un’indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità di retribuzione, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della L. 15 luglio 1966, n. 604.

3) L’articolo 48, comma 7, ha poi previsto una nuova forma di tutela del lavoratore in merito al versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, le quali dovranno essere versate senza necessità di un progetto allegato al contratto di collaborazione.

Si tratta delle collaborazioni occasionali (art. 61 comma 2 del D.Lgs.. n. 276/2003) con una durata complessiva del rapporto non superiore ai trenta giorni ed un compenso totale non superiore ai 5.000 euro. Nel caso prospettato il rapporto non si considera occasionale anche se inferiore ai 30 giorni lavorativi.

La nuovo fattispecie introdotta riguarda “i servizi per la cura ed assistenza alla persona”, non superiori, però, a 240 ore. Si perde per questo tipo di prestazioni qualsiasi riferimento all’ammontare del corrispettivo e dei giorni.

Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuata sono inoltre applicabili i nuovi termini per opporsi alla comunicazione della risoluzione del contratto da parte del committente.

L’articolo 32 dispone che il collaboratore ha 60 giorni di tempo, dal ricevimento della comunicazione di risoluzione del rapporto, per contestarla in forma scritta. L’opposizione non potrà essere promossa nel caso in cui il collaboratore nei 270 giorni successivi alla comunicazione del committente non depositi ricorso in Tribunale o non proponga alla controparte una procedura d’arbitrato.

(Considerazioni finali)

L’introduzione dell’equiparazione dei committenti ai datori di lavoro, nel caso di omissione del versamento delle ritenute previdenziali ed assitenziali trattenute ai collaboratori, ci sembra un provvedimento giusto e necessario che rende pià tutela ai tanti lavoratori precari laddove si prevedano sanzioni ai committenti al pari dei datori di lavoro. Quindi maggiori garanzie per coloro che sono precari, che possono da ciò ricevere maggior impulso positivo alla loro attività collaborativa (anche se resta il nodo della determinazione della retribuzione, ancora altamente speculativa) in vista di una ripresa economica che possa permettere di stabilizzare il loro rapporto di lavoro.

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