In riferimento alle collaborazioni coordinate e continuate, vanno evidenziate due importanti disposizioni contenute nel collegato al lavoro approvato in via definitiva dalla Camera il 19 ottobre 2010:
1) La prima disposizione è contenuta nell’art. 39, che estende il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, già previste per i datori di lavoro (Legge 838/83), anche ai committenti di collaborazioni coordinate e continuate.
La nuovo fattispecie introdotta riguarda “i servizi per la cura ed assistenza alla persona”, non superiori, però, a 240 ore. Si perde per questo tipo di prestazioni qualsiasi riferimento all’ammontare del corrispettivo e dei giorni.
Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuata sono inoltre applicabili i nuovi termini per opporsi alla comunicazione della risoluzione del contratto da parte del committente.
L’articolo 32 dispone che il collaboratore ha 60 giorni di tempo, dal ricevimento della comunicazione di risoluzione del rapporto, per contestarla in forma scritta. L’opposizione non potrà essere promossa nel caso in cui il collaboratore nei 270 giorni successivi alla comunicazione del committente non depositi ricorso in Tribunale o non proponga alla controparte una procedura d’arbitrato.
(Considerazioni finali)
L’introduzione dell’equiparazione dei committenti ai datori di lavoro, nel caso di omissione del versamento delle ritenute previdenziali ed assitenziali trattenute ai collaboratori, ci sembra un provvedimento giusto e necessario che rende pià tutela ai tanti lavoratori precari laddove si prevedano sanzioni ai committenti al pari dei datori di lavoro. Quindi maggiori garanzie per coloro che sono precari, che possono da ciò ricevere maggior impulso positivo alla loro attività collaborativa (anche se resta il nodo della determinazione della retribuzione, ancora altamente speculativa) in vista di una ripresa economica che possa permettere di stabilizzare il loro rapporto di lavoro.
Effettivamente i precari sono messi leggermente meglio dei disoccupati.
Alberto G. Napoli