Lotta all’evasione fiscale: operazioni di sospetto riciclaggio.

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L’omessa indicazione in “bilancio di liquidazione societario”  di una somma  di denaro  per un importo considerevole, depositata presso il conto corrente bancario intestato alla società in liquidazione, costituisce secondo il Tribunale di Prato <grave anomalia che  obbliga la Banca, presso cui tale somma risulta depositata, a  rifiutare al liquidatore la restituzione della somma  in questione, come previsto dalle normative vigenti in tema di prevenzione del riciclaggio.

Fonte:Bdc News 14 04 2011.

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