L’omessa indicazione in “bilancio di liquidazione societario” di una somma di denaro per un importo considerevole, depositata presso il conto corrente bancario intestato alla società in liquidazione, costituisce secondo il Tribunale di Prato <> grave anomalia che obbliga la Banca, presso cui tale somma risulta depositata, a rifiutare al liquidatore la restituzione della somma in questione, come previsto dalle normative vigenti in tema di prevenzione del riciclaggio.
Fonte:Bdc News 14 04 2011.