IVA SU LOCAZIONI DI IMMOBILI
Con la circolare 22/E del 28 giugno 2013 (con oggetto: Regime IVA cessioni e locazioni di fabbricati – Decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83) l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che con il Decreto Legge 83/2012 ─ c.d. Legge Fornero ─ è possibile esercitare l’opzione per un trattamento fiscale diverso dal regime normale IVA, in merito alle locazioni di immobili.
I locatori di fabbricati possono optare per il regime di esenzione dall’IVA, in riferimento alle locazioni di immobili esclusivamente adibiti ed utilizzati per uso abitativo.
Tale facoltà è concessa esclusivamente per i soli contratti di locazione già stipulati alla data del 26 giugno 2013.
Sono stati previsti di converso anche due ipotesi per le quali è possibile esercitare l’opzione per l’applicazione dell’IVA:
– Le imprese costruttrici o di ristrutturazione di immobili ad uso abitativo che concedono in locazione i propri immobili PER IL MEDESIMO USO, possono optare per il regime di applicazione dell’IVA;
– Similmente per le locazioni di immobili ad uso abitativo con finalità di “alloggi sociali”, il locatore potrà optare per il regime di applicazione dell’IVA che è prevista però nella misura del 10%.
Per quanto riguarda invece i fabbricati strumentali non vi è possibilità di opzione IVA rispetto alle ipotesi di cui sopra. Le locazioni di immobili strumentali rientrano sempre nel regime di esenzione dell’IVA, salva l’ipotesi di espressa previsione ─ per l’imponibilità IVA ─ PREVISTA IN CONTRATTO.
Per ogni fattispecie che prevede l’esercizio dell’opzione rispetto al regime IVA normale occorre indicarla nel contratto di locazione e sarà vincolante per tutta la durata del contratto.