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Locazioni commerciali: in caso di morte dell’usufruttuario nessun tacito rinnovo.

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Fonte: Cassazione Civile sez. III sentenza n. 11602 del 26/05/2011.
Nel caso di morte dell’usufruttuario di un immobile da lui locato a terzi per uso commerciale, i nudi proprietari possono rivendicare il rilascio del locale anche in mancanza di tempestiva disdetta.
In tali casi, ha affermato la Suprema Corte, non vigono le leggi speciali in materia di locazione ma sono da applicare le norme del Codice Civile (art. 999), che stabiliscono che il contratto di locazione, dopo la cessazione dell’usufrutto, può durare al massimo per i successivi 5 anni. Ciò al fine della fattispecie che deve privilegiare gli interessi del proprietario rispetto al conduttore.
Fonte: Bdcnews.

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